Per la Cassazione, nonostante l'addebito della separazione, la ex ha diritto al mantenimento per i figli che hanno diritto a mantenere il pregresso tenore di vita

di Lucia Izzo - Nonostante la separazione sia da addebitare alla ex per aver abbandonato il tetto coniugale portando i figli con sè, il marito non sfugge al pagamento di un corposo assegno di mantenimento a favore della prole se vi è una forte diseguaglianza tra le posizioni economiche sue e della moglie.


Tanto si desume dall'ordinanza n. 21272/2018 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto l ricorso di un uomo che si era separato dalla moglie. Nonostante il Tribunale avesse addebitato la separazione proprio alla donna per aver abbandonato, insieme ai due figli, la casa familiare, a carico dell'uomo era stato comunque posto il mantenimento dei figli.


Una decisione confermata dalla Corte d'Appello che, anzi, decideva di elevare la misura di tale assegno sino a 2.500 euro mensili. Il marito non ci sta e, pertanto, ricorre in Cassazione, ma la rideterminazione appare corretta agli occhi degli Ermellini.

Separazione: mantenimento ai figli che hanno diritto a conservare il pregresso tenore di vita

In sede di merito, infatti, era emerso chiaramente che unica fonte di reddito della donna fosse l'attività svolta in nero in favore del marito. Inoltre, dopo la separazione questa era costretta a vivere nell'angusta abitazione della madre assieme ai figli.


Ciononostante, per i giudici la prole ha la "legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre".


Si è reso dunque necessario il pagamento di un canone di locazione che viene indicativamente quantificato in 1.500 euro mensili. Da qui la correttezza della decisione che ha elevato l'ammontare dell'assegno che, si rammenta, spetta ai figli e non alla ex.


D'altronde, rileva la Cassazione, i giudici di merito avevano, con un iter motivazionale coerente, ricostruito il tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e valutato le disponibilità economiche dei coniugi.


Era emersa una "florida situazione economica e patrimoniale" del padre che questi aveva addirittura tentato di occultare parzialmente non producendo le ultime dichiarazioni dei redditi e sottostimando i redditi dell'azienda familiare. Da qui il giudizio di insufficienza dell'assegno di mantenimento dei figli così come determinato in primo grado.

Cass., VI civ., ord. n. 21272/2018

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