di Valeria Zeppilli - Anche alla guida in stato di ebbrezza deve essere applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso in cui il tasso alcolemico riscontrato nell'automobilista sia modesto.
Lo ha detto la Corte d'appello di Venezia che, con la sentenza numero 1989/2018 qui sotto allegata, ha assolto un uomo imputato della contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b) e 2 sexies del codice della strada in quanto non punibile ex art. 131-bis c.p..
La vicenda
L'automobilista era stato tratto in giudizio perché si era messo alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche: il tasso alcolemico accertato mediante etilometro era pari a 1,10 g/l sia alla prima che alla seconda prova.
Condannato in primo grado, l'uomo non si era rassegnato e, con l'assistenza dell'Avv. Paolo Salandin e dell'Avv. Chiara Pianon, si era rivolto alla Corte d'appello per salvarsi dalla condanna.
Tasso alcolemico basso
I giudici di secondo grado hanno deciso di dargli ragione, ritenendo che il tasso di intossicazione alcolica riscontrato in sede di accertamento non era particolarmente elevato e che la sussistenza di un precedente specifico risalente nel tempo e non più presente nel certificato del casellario non poteva essere eccessivamente enfatizzata.
Si tratta, per la Corte, di ragioni che "non sono sufficienti né da sole né unitariamente considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto".
In altre parole: l'uomo era ubriaco ma non troppo, con la conseguenza che deve essere applicato l'istituto previsto dall'articolo 131-bis del codice penale e il processo deve concludersi con l'assoluzione dell'imputato.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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Corte d’appello di Venezia testo sentenza numero 1989/2018• Foto: 123rf.com