di Valeria Zeppilli - La determinazione della competenza per valore delle cause condominiali va fatta considerando non l'intera spesa contestata, ma la quota attribuita al condomino che agisce in giudizio.
Più precisamente, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 21227/2018 qui sotto allegata, anche nel caso i cui un condomino agisca per far valere l'inesistenza del suo obbligo di pagamento ritenendo invalida la deliberazione assembleare, "bisogna far riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea".
Il thema decidendum
La ragione di ciò sta nel fatto che l'individuazione della competenza giudiziale per valore va fatta tenendo conto non del quid disputandum ma del thema decidendum. Di conseguenza, l'accertamento del rapporto che costituisce la causa petendi della domanda non influisce sulla qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, quindi, neanche sul valore della causa. Esso, semmai, attiene a una questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale.
Importi inferiori a 5mila euro
In conclusione, quindi, nelle cause condominiali l'interesse ad agire del condomino per far accertare l'illegittimità della ripartizione delle spese è correlato all'importo che, in virtù della ripartizione stessa, egli sarebbe tenuto a pagare.
Pertanto, se l'importo dovuto non supera i 5mila euro, la competenza per valore spetta al giudice di pace e non al tribunale.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 21227/2018