di Lucia Izzo - Deve procedersi al dissequestro del laboratorio del fornaio ove questi svolge il proprio mestiere rumoroso, effettuato per presunta violazione dell'art. 659 c.p., se le attività non hanno idoneità a turbare la pubblica quiete in quanto non eccedono le normali modalità di esercizio.
Solo in tal caso, infatti, scatta il reato di cui al primo comma dell'art. 659, mentre può restar ferma comunque la sanzione amministrativa laddove dagli accertamenti risultino superati i limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge n. 447/95.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 39261/2018 (qui sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Firenze che contestava l'ordinanza con cui il Tribunale aveva annullato il sequestro preventivo del lavoratorio di un fornaio effettuato all'esito delle indagini svolte per i reati di cui all'art. 659 commi 1 e 2 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Secondo il Tribunale cautelare, tuttavia, non sussistevano il periculum in mora né il fumus commissi delicti poiché le attività rumorose del negozio non avevano idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone e, trattandosi di stabile condominiale, non era configurabile la contravvenzione che richiede che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti l'immobile e non solo all'abitante del piano sovrastante o sottostante.
Quanto all'ipotesi di cui al secondo comma, ferma l'applicazione della sola sanzione amministrativa con riferimento al mero superamento dei limiti di emissione, occorreva, comunque, la prova del pericolo concreto di diffusione, situazione quantomeno dubbia nel caso di specie.
Nonostante il ricorso del Procuratore, tuttavia, gli Ermellini consolidano quasi integralmente le argomentazioni del giudice a quo.
Mestieri rumorosi? Reato solo se si eccedono le normali modalità di esercizio
Quanto al reato di cui all'art. 659 c.p., spiegano da Piazza Cavour, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l'ambito di operatività, con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro.
Invece, qualora la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659, comma 2, del codice penale.
Solo nel caso in cui l'attività e il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1, c.p., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (cfr. Cass. n. 25424/2015).
Disturbo della quiete pubblica anche se disturbati i soli condomini dei piani superiori
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Cassazione condivide l'osservazione del Pubblico Ministero secondo cui il disturbo della quiete pubblica, nel caso di immobile condominiale, può realizzarsi anche qualora abbia interessato esclusivamente gli abitanti sovrastanti il laboratorio di panificazione.
Infatti, per la giurisprudenza è pacifica la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall'articolo 659 c.p., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., n. 7748/2012).
Poiché il ricorso del P.M. non contiene alcuna censura sull'esclusione del periculum in mora, va dichiarato inammissibile il suo ricorso stante anche la manifesta infondatezza dei motivi in punto fumus commissi delitti.
Cass., III pen., sent. n. 39261/2018• Foto: 123rf.com