La Cassazione (Sentenza del 20 luglio 2002, n. 10638) ha stabilito che le Asl e i Comuni sono tenuti in solido a risarcire il danno a quei cittadini che hanno subito aggressioni da cani randagi
La Corte di Cassazione (Sentenza del 20 luglio 2002, n. 10638) ha stabilito che le Asl e i Comuni sono tenuti in solido a risarcire il danno a quei cittadini che hanno subito aggressioni da cani randagi.
Questo perché, spiega la Corte, esiste un dovere di controllo sul "randagismo" che le Asl e i Comuni sono tenuti a esercitare attraverso il servizio sanitario.
Nella fattispecie l'amministrazione comunale aveva sostenuto che la responsabilità sarebbe dovuta ricadere solo sulla Asl, essendo questa territorialmente competente per la cattura degli animali randagi.
I giudici della Corte, però, hanno ritenuto che la responsabilità dei due enti sussiste in eguale misura giacchè se è vero che le Asl sono enti "dotati di autonomia amministrativa", i Comuni hanno pur sempre una specifica competenza a verificare "l'andamento generale dell'attività dell'Asl attraverso l'attività di vigilanza del sindaco".

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