di Annamaria Villafrate - Con ordinanza n. 21242/2018 (sotto allegata) la Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un regolamento di competenza sollevato d'ufficio, in linea con le ultime pronunce, ribadisce che il preavviso di fermo amministrativo si impugna davanti al Giudice di Pace, competente ai sensi dell'art. 22 della legge 689/1981 e degli artt. 6 e 7 del dlgs. 150/2011 poiché non ha natura esecutiva.
La vicenda processuale
Con ordinanza del novembre 2017 il Tribunale di Roma chiede d'ufficio (art. 45 c.p.c) il regolamento di competenza, in relazione a una causa introdotta nei confronti di Equitalia "avente ad oggetto preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali per violazioni del cds, prospettando il conflitto negativo, perché il GP aveva declinato la competenza "ratione materiae" assimilando la causa alla opposizione esecutiva." Il Procuratore Generale chiede che l'istanza venga accolta e che venga quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace in virtù della S.U 15354/2015 che si era pronunciata sulla natura giuridica del fermo o del preavviso di fermo amministrativo.
Preavviso di fermo amministrativo dal Gdp
La Cassazione, nell'ordinanza n. 21242/2018 fa presente che nei confronti della cartella esattoriale sono ammissibili due tipi di opposizioni:
- quella prevista dall'art. 22 della legge 689/1981 con funzione recuperatoria della pregressa tutela;
- quella all'esecuzione contemplata dall'art. 615 c.p.c o agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c che richiedono l'instaurazione del giudizio nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Le S.U della Cassazione però negano la natura esecutiva del provvedimento, ritenendo possibile esperire l'azione di accertamento negativo della pretesa, a cui applicare i criteri di competenza per materia previsti dall'art. 22 bis della legge n. 689/1981 e, attualmente, dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, anche perché la Corte, di recente, ha "confermato la natura di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria del giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del cds".
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Cassazione ordinanza n. 21242- 2018