di Valeria Zeppilli - Per il Tribunale di Termini Imerese, al medico "non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato": presupposto di liceità della sua attività è sempre e comunque il consenso del paziente, che deve essere informato, ovverosia espresso a seguito di un'informazione completa.
Il valore sociale dell'individuo
Così, la sentenza numero 465/2018 qui sotto allegata torna sulla questione del consenso informato del paziente, evidenziando che alla base di esso c'è la prevalenza del "valore sociale dell'individuo" che non può non emergere in una società ispirata al rispetto e alla tutela della persona umana.
Di conseguenza a ogni paziente deve essere data la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento, ma anche di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla.
Libera disponibilità del bene salute
Su questo presupposto, la relazione medico-malato deve basarsi sulla "libera disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte". Pertanto, se il consenso informato manca o è viziato e non vi è incapacità di manifestare la volontà né stato di necessità, il trattamento sanitario risulta invasivo rispetto al diritto della persona di "prescegliere se, come, dove e da chi farsi curare".
Insomma, per il Tribunale di Termini Imerese, al paziente va riconosciuto sempre un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se la sua scelta lo esponga al rischio stesso della vita.
Reato di violenza privata
Nel caso di specie, la vicenda riguardava il caso di una testimone di Geova che, "cosciente, lucida e nel pieno delle sue capacità", aveva rifiutato espressamente di sottoporsi a una terapia trasfusionale che, nonostante ciò, le era stata praticata su espressa indicazione del medico imputato.
Alla luce di quanto sopra visto, per i giudici si è trattato quindi di un comportamento del tutto ingiustificato, anche considerato che nel nostro ordinamento non esiste "un soccorso di necessità cosiddetto coattivo, che appunto possa travalicare la contraria volontà dell'interessato".
Al sanitario responsabile del trattamento, tale comportamento è così costato una condanna per il reato di violenza privata.
Tribunale di Termini Imerese testo sentenza numero 465/2018