di Valeria Zeppilli - La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 4 settembre 2018 che ha definito la causa C-80/17 (qui sotto allegata), ha sancito un principio che interessa molti proprietari di veicoli: l'auto va assicurata per la responsabilità civile anche se è sempre ferma su un terreno privato.
I presupposti per la RC auto
Per i giudici di Lussemburgo, i presupposti per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, infatti, sono i seguenti: il mezzo deve essere idoneo alla circolazione, deve essere immatricolato e, pertanto, non deve essere stato regolarmente ritirato dalla circolazione.
Se tali condizioni si verificano, la circostanza che l'auto sia parcheggiata in un terreno privato non basta a esonerarla dall'assicurazione.
Nozione di veicoli
Si tratta, infatti, di un mezzo che corrisponde alla nozione di veicoli di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva direttiva 72/166/CEE e che, di conseguenza, non smette di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato dal successivo articolo 3 solo perché il proprietario non intende più guidarlo e lo tiene fermo su un terreno privato.
Richiesta di risarcimento danni
La Corte di giustizia, con la medesima pronuncia, ha sancito anche un altro importante principio.
I giudici hanno infatti chiarito che è legittimo prevedere che gli organismi nazionali incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione possono poi proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il soggetto tenuto a stipulare un'assicurazione RC auto che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se non si tratta di persona civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale si sono verificati i danni.
CGUE testo sentenza 4 settembre 2018