- Denominazione di origine protetta (Dop)
- L'indicazione geografica protetta (Igp)
- Dop e Igp: le differenze
Denominazione di origine protetta (Dop)
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Il Regolamento (Ce) 510/06 contiene le norme relative alla definizione e alla protezione delle Denominazioni di origine protette (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dei prodotti agricoli e alimentari.
L'art. 2 fornisce la distinzione tra le due categorie, intendendo per Denominazione di origine protetta (Dop) "il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale Paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata".
Per i prodotti Dop viene quindi adottata una definizione che poco si discosta da quella utilizzata nell'Accordo di Lisbona, dove le parole chiave che definiscono la qualità e il suo legame con il territorio di origine sono "essenzialmente o esclusivamente".
Come è sottolineato dalla necessità di contenere all'interno dello stesso territorio di origine la fase di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto, il legame con il territorio di origine diventa molto stretto.
L'indicazione geografica protetta (Igp)
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Per Indicazione geografica protetta (Igp), invece, si intende "il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possono essere attribuite alla origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata".
Dop e Igp: le differenze
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Pur presentandosi entrambe le definizioni molto simili, vi sono alcune importanti differenze: la prima è dovuta al ricorso al concetto di "reputazione" legato all'area geografica di origine.
In altre parole, per ottenere la denominazione Igp è sufficiente che il nome del prodotto associato al territorio goda di una reputazione riconosciuta dai consumatori.
La seconda differenza sta nella maggiore "libertà" concessa nella fase di produzione del bene, come è sottolineato dalla possibilità che una sola delle fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nel territorio di origine.
Questi due ultimi passaggi evidenziano, da un lato, un legame più tenue del concetto di Igp rispetto alla Dop con il territorio di origine, che invece rimane forte per quanto riguarda l'azione e la capacità dell'uomo nel produrre, trasformare o elaborare; dall'altro, viene consentita una maggiore flessibilità al sistema produttivo in quanto l'area di produzione della materia prima può non coincidere con l'area di trasformazione e/o elaborazione.
L'uso di due tipologie di denominazioni geografiche (la Dop e la Igp) che pur condividono lo stesso sistema di protezione nasce dalla volontà di fornire strumenti di valorizzazione diversi per prodotti che, sebbene uniti da tradizione, storia e reputazione, si caratterizzano per una diversa intensità del loro legame con il territorio e prefigurano quindi due distinti ambiti di azione da parte degli operatori.
Per questo motivo per ogni categoria di prodotto (Dop e Igp) sulla confezione deve essere presente la dicitura relativa alla categoria di denominazione associata al logo comunitario che lo identifica. Se è vero che i prodotti muniti di denominazione presentano una "qualità specifica" che li differenzia dagli altri prodotti, allora i loghi comunitari possono essere considerati dei "segni di qualità" in quanto esprimono e garantiscono ai consumatori la qualità distintiva che essi ricercano.
Il logo comunitario, quindi, si aggiunge a quello dell'impresa o dell'eventuale Consorzio di tutela (o di altra forma di organizzazione dei produttori), e garantisce il rispetto delle regole fornendo ai consumatori che non conoscono l'azienda di produzione o il Consorzio di tutela, un'informazione preziosa per indirizzarli nella fase di acquisto.
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