La sottoscrizione per ricevuta della busta paga non dimostra l'effettivo pagamento della somma ivi indicata ma prova esclusivamente l'avvenuta consegna del documento

di Valeria Zeppilli - L'effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga non è provato in maniera univoca dalla sottoscrizione "per ricevuta" da parte del lavoratore ma, almeno a detta della Corte di cassazione, solo la sottoscrizione apposta sul Cud e sul modello 101 costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro.

Nell'affrontare la questione, i giudici della sezione lavoro hanno sancito, con l'ordinanza numero 21699/2018 qui sotto allegata, che solo la firma dei predetti documenti ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati.

Prova della consegna

Nell'assumere tale posizione, e convalidando nel caso di specie quanto deciso dal giudice del merito, la Corte si è rifatta a diversi precedenti, tra i quali le sentenze numero 7310/2001 e 13150/2016, in base alle quali la firma "per ricevuta" apposta sulle buste paga costituisce prova solo della loro avvenuta consegna.

Per quanto riguarda la dimostrazione dell'effettivo pagamento, la stessa è invece onere del datore di lavoro, posto che manca nel nostro ordinamento una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalle buste paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore e con la conseguenza che è sempre possibile accertare l'insussistenza del carattere di quietanza della sottoscrizione eventualmente apposta dal dipendente su tale documento.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 21699/2018
Valeria Zeppilli

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