di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento, la sentenza emessa dal primo giudice chiamato ad affrontare la questione non è per forza definitiva, ma, se impugnata entro un determinato termine, può essere rimessa in discussione.
Ma quanti sono i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento? E a quali organi giudiziari corrispondono?
I giudici di primo grado
[Torna su]
I gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento giudiziario, sia civile che penale, sono tre.
Sono giudici di primo grado, ovverosia i primi che giudicano una determinata controversia, a seconda dei casi:
- il giudice di pace, incaricato di giudicare le controversie aventi un determinati oggetto o di modico valore o alcune specifiche fattispecie di reato,
- il tribunale, che è competente a giudicare tutte le controversie che non sono affidate al giudice di pace o alla corte d'assise.
Quest'ultima opera solo in ambito penale, giudicando i reati più gravi individuati dall'articolo 5 del codice di procedura penale.
I giudici di secondo grado
[Torna su]
Salvo pochissimi casi eccezionali, le decisioni dei giudici di primo grado possono essere impugnate, e quindi essere messe in discussione, con appello da presentare entro i termini fissati dal nostro ordinamento (30 giorni o 6 mesi a seconda che la sentenza da impugnare sia stata o meno notificata).
In secondo grado, la controversia può essere nuovamente giudicata nel merito con valutazione anche dei fatti alla base della decisione, sebbene sotto il profilo istruttorio quanto accertato in primo grado non possa in linea generale essere messo in discussione.
Sono giudici di secondo grado, competenti a conoscere dell'appello:
- il tribunale, per le sentenze emesse dal giudice di pace,
- la corte d'appello, per le sentenze emesse dal tribunale.
Per le sentenze emesse dalla corte d'assise, la competenza a giudicare il secondo grado è della corte d'assise d'appello.
I giudici di terzo grado
[Torna su]
Anche le decisioni di secondo grado possono essere impugnate, nel termine di 60 giorni o 6 mesi a seconda che siano state o meno notificate, ma questa volta con possibilità di essere riformate solo dal punto di vista della legittimità, quindi valutando se la legge è stata correttamente applicata e interpretata. Il merito, invece, si consolida in secondo grado.
Il giudice di terzo grado è uno solo, a prescindere da quale organo abbia deciso la prima impugnazione: si tratta della Corte di cassazione, che può essere civile e penale e che in entrambi casi è suddivisa in sezioni, competenti per specifiche materie.
La corte di cassazione può, alternativamente, confermare la sentenza di secondo grado, cassarla senza rinvio, decidendo e chiudendo il processo in via definitiva, o cassarla con rinvio, rimettendo la causa al giudice del merito che dovrà decidere attenendosi ai principi dettati in sede di legittimità.
• Foto: 123rf.com