di Lucia Izzo - Assegno di mantenimento maggiorato se il figlio decide di intraprendere il percorso universitario che implica costi maggiori per libri, tasse e spostamenti. Inoltre, si rende necessario un intervento giudiziale, a prescindere dall'accordo non raggiunto tra i genitori in relazione alle spese mediche non riferibili al SSN, mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21726/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un padre che aveva chiesto ridursi il proprio contributo per il mantenimento della prole.
Il giudice, invece, aveva deciso di aumentare di 200 euro l'esborso a carico del padre nei confronti della figlia e aveva confermato anche la condanna dell'uomo al pagamento, a titolo di rimborso, di una somma di oltre 3mila euro pari al 50% delle spese documentate.
Aumento del mantenimento se il figlio si iscrive all'Università
Per gli Ermellini è corretta l'elevazione (peraltro di lieve entità) del contributo per il mantenimento della figlia, dedica agli studi superiori, disposto dalla Corte d'Appello tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze.
In particolare, l'aumento dell'esborso è avvenuto in considerazione "dell'incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia presso l'Università, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio". Una motivazione del tutto congrua.
Spese mediche: intervento giudiziale a prescindere dall'accordo non raggiunto
Ancora, in Cassazione l'uomo deduce che la ex non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l'altro, poneva a carico del padre "le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze".
Una doglianza che gli Ermellini ritengono infondata. Per i giudici, la necessità, prevista dalla richiamata sentenza del Tribunale, di un accordo tra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l'assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell'obbligazione.
Invero, soggiunge l'ordinanza, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175/2015 e n. 4753/2017).
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