Per la Cassazione non trova spazio l'art. 131-bis c.p. nella schermaglia tra l'imputata e la rivale in amore stante l'entità delle lesioni provocate e la sussistenza di altri delitti

di Lucia Izzo - Una schermaglia tra due donne sfociata in comportamenti violenti provocati da una delle due che aveva accusato l'altra di volerle rubare il fidanzato: una situazione che vede scattare, nei confronti della fidanzata "manesca" e gelosa, una serie di imputazioni per altrettanti reati.


Ma per lei non scatta la particolare tenuità del fatto stante l'entità delle lesioni provocate alla parte offesa, giudicate guaribili in 14 giorni, e la sussistenza anche del delitto di danneggiamento, commesso con violenza alla persona o con minaccia.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 40099/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna condannata dalla Corte d'Appello per una serie di reati da lei commessi, tra cui minaccia e lesioni personali.


In particolare, le imputazioni a suo carico derivavano dal battibecco, sfociato in una vera e propria schermaglia, con un'altra donna che, a detta dell'imputata, voleva rubarle il fidanzato.


In Cassazione l'imputata ritiene che il comportamento attribuitole era stato frutto di una "reazione allo stillicidio di pressioni subite ad opera parte offesa che voleva sottrarle il fidanzato e che, peraltro, nella contesa aveva tenuto una condotta aggressiva". In subordine, la signora lamenta che sia stata omessa di valutare la sua richiesta di applicazione della speciale tenuità del fatto.

Lesioni alla rivale che vuole rubarle il fidanzato: niente tenuità del fatto

Gli Ermellini evidenziano come in sede di legittimità non possano trovare spazio i rilievi relativi alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità delle testimonianze e la ricorrenza della scriminante della legittima difesa, in quanto sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.


In ordine al profilo relativo alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., i giudici richiamano il principio di diritto secondo cui l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (cfr. Cass. n. 24780/2017).


Nei passaggi della motivazione della sentenza della Corte di appello, infatti, emergono richiami relativi all'entità delle lesioni (giorni 14) subite dalla parte offesa e alla sussistenza del delitto di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto.


Coglie nel segno, invece, la censura relativa all'aumento per la continuazione, fissato in mesi uno di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 612, comma 1, c.p.; pertanto, la sentenza va sul punto annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, cui il giudice del rinvio dovrà procedere.

Cass., V pen., sent. 40099/2018

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