Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che disciplina la procedura per il rilascio delle licenze per effettuare le notifiche di atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada

di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 208 del 07-09-2018) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 (qui sotto allegato) volto a disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

In tal modo, il MISE attua quando disposto dalla legge per la concorrenza n. 124/2017 la quale aveva fatto venir meno l'esclusività di Poste Italiane relativamente ai servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.


Leggi Multe e atti giudiziari notificati da privati: firmato il decreto


Il provvedimento segue il Regolamento, già adottato dall'Agcom diversi mesi fa con la delibera n. 77/18/Cons (leggi anche Multe e atti giudiziari notificati da privati: emanato il regolamento), volto a disciplinare, tra l'altro, i requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale.


La liberalizzazione dei servizi di notificazione consente anche agli operatori postali privati, purchè in possesso di apposita licenza e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di effettuare le notifiche degli atti giudiziari e delle multe.

I requisiti per notificare multe e atti giudiziari

Anche il testo del Mise si occupa di definire la procedura e i requisiti ai fini del rilascio della licenza individuale speciale, già precisati dal Regolamento Agcom, affinché possa essere svolto il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari

e comunicazioni connesse, nonché di violazioni del codice della strada sia in ambito nazionale che regionale. Il provvedimento chiarisce anche le modalità per il il rinnovo e la cessione a terzi della licenza.


In particolare, le domande per il rilascio delle licenze dovranno essere presentate alla Divisione VI (servizi postali) della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it utilizzando gli apposidi modelli disponibili sul sito internet ministeriale.


Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di 45 giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. Inoltre, si precisa che l'offerta del servizio non potrà essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.


Tra i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono presentare la domanda, figurano affidabilità, professionalità e onorabilità (il cui significato viene dettagliato dal decreto stesso), oltre all'essere in regola con i contributi previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 261/99 e al dover fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza una serie di informazioni.


Inoltre, il titolare della licenza speciale sarà tenuto al pagamento del contributo a titolo di rimbroso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale e a quello annuale per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Validità, rinnovo, cessione e revoca della licenza

La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, avrà una validità non superiore a sei anni e sarà rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Il decreto vieta la cessione della licenza speciale a terzi senza il previo consenso del Ministero: il soggetto interessato al subentro, infatti, dovrò essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti necessari e presentare la relativa documentazione.


Il decreto si occupa anche di disciplinare i casi in cui il licenziatario potrà essere diffidato, nonché le quelli in cui lo stesso potrà andare incontro a sospensione della licenza oppure a revoca della stessa, precisandone anche le conseguenze.


La decadenza della licenza speciale, invece, interviene qualora venga meno uno dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento Agcom, oppure viene disposta laddove non si proceda alla richiesta di rinnovo entro i termini utili.

MISE decreto 19 luglio 2018

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