Avv. Francesca Servadei - Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito con sentenza n. 35852/2018 (sotto allegata) che l'abbattimento della pena di un terzo non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge.
Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite
Nello specifico, gli Ermellini di Piazza Cavour hanno risposto al seguente quesito "se nella continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'articolo 442 2 c.p.p. debba essere applicata ai reati giudicati con rito abbreviato".
La Cassazione affonda il suo orientamento sull'assunto che laddove si verificasse la continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e quelli con rito abbreviato, la diminuzione dovrebbe applicarsi su quelli giudicati con rito abbreviato.
I precedenti orientamenti
Tale circostanza trova radici nel granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità che già con sentenza 47073/2014 aveva affrontato la tematica affermando che la diminuente si applica ai riti in forma contratta; diversamente invece con sentenza 12592/2016 la Suprema Corte statuiva che la riduzione di un terzo doveva espandersi a tutti i riti, sia ordinari che abbreviati. Quest'ultimo orientamento superato dalla sentenza in oggetto commentata riconosceva quindi sia a reati abbreviati ovvero patteggiati che a reati satelliti la diminuzione di un terzo della pena. A rafforzare invece la decisione in commento delle Sezioni Unite è l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui la natura di diminuente processuale ex art. 442, comma 2, c.p.p., fa sì che il beneficio sia concesso solo con riferimenti ai reati giudicati con rito alternativo (per scelta dell'imputato). Decisivo, appare, dunque, il principio di premialità riconosciuto dall'ordinamento penale per i procedimenti diversi dall'ordinario (tesi a ridurre i tempi della giustizia).
Rito ordinario e abbreviato: la riduzione della pena
In definitiva, quindi, deve ritenersi che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato faccia sì che solo con riferimento a questi ultimi operi la riduzione di un terzo della pena ex art. 442 comma 2 c.p.p.
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