La Consulta con sentenza n. 354 del 17 luglio 2002, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, il secondo comma dell'art. 688 c.p.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 354 del 17 luglio 2002, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, il secondo comma dell'art. 688 c.p. che prevede pene più severe per il reato di ubriachezza quando il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
Tale norma secondo la corte sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione.
Tra le altre cose la Corte ha rilevato che a seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, il quadro normativo al quale quelle pronunce si erano attenute è profondamente mutato.

Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non è più riferita ad un reato base ed è divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone; chi invece tale condanna non abbia subito, anche se è stato condannato per reati di non minore gravità, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo.


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