di Annamaria Villafrate - Dopo il tazzinometro arriva il paninometro, ossia la possibilità di accertare il ricavo effettivo derivante dalla vendita del pane, deducendolo dalla quantità delle materie prime acquistate, in questo caso farina e lievito. A nulla sono valse le motivazioni esposte dal contribuente alla Suprema Corte, che ha condiviso pienamente la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Tributaria Regionale, a fronte della mancata produzione d'idonea prova contraria da parte del panettiere.
La vicenda processuale
La Commissione tributaria regione Veneto accoglie l'appello avanzato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona. La commissione regionale riforma la sentenza precedente, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato al contribuente fabbricante di prodotti di panetteria, per l'anno 2005, ai fini Irpef, Irap e Iva, maggiori ricavi pari a euro 63.067,00 e, quindi, un maggior reddito d'impresa pari a euro 81.401,00.
Il giudice d'appello, dopo un'attenta analisi della vicenda giudiziaria, accoglie la metodologia adottata dall'Ufficio accertatore che, confrontando i dati relativi al pane venduto con quelli della farina e del lievito acquistati ha dedotto l'acquisto in nero, da parte del contribuente, di una certa quantità di farina con conseguente vendita
in nero di pane. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso in Cassazione il contribuente. Il panettiere contesta, tra l'altro, la contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR omesso di chiarire le ragioni sottese alla assunta maggiore produzione di pane nonché alla determinazione dei ricavi non contabilizzati e per aver trascurato di considerare una serie di argomentazioni dallo stesso esposte, come la fabbricazione e il prezzo di prodotti similari e l'inattendibilità dei dati ricavati dalla "Metodologia di controllo del settore panifici - codice Atecofin 15.81.12" applicata dall'ufficio accertatore.Cassazione: si al paninometro per i ricavi del panettiere
Gli Ermellini, con ordinanza n. 21860/2018 (sotto allegata) rigettano il ricorso.
La Corte Tributaria Regionale ha infatti correttamente "desunto da una serie di elementi offerti dall'Ufficio, complessivamente valutati e ritenuti integrare presunzioni gravi, e concordanti (quali il dichiarato acquisto da parte del contribuente di certo quantitativo di farina e di lievito nel 2005; la totale consumazione degli stessi; l'applicazione, ai fini della verifica della reale produzione di pane, dei dati tratti dalla "Metodologia di controllo del settore panifici - codice Atecofin 15.81.1", il prezzo di vendita del pane di euro 3,50 al kg asseritamente dichiarato dallo stesso contribuente in sede di contraddittorio; il riscontro di frequenti saldi negativi giornalieri nel conto cassa del medesimo) di maggiori ricavi non contabilizzati, concretantesi nella produzione di Kg 18.740 in eccedenza di pane venduti in nero e, dunque, di un maggiore reddito imponibile; a fronte dei quali elementi presuntivi, la C.T.R. non ha riscontrato la produzione di idonea prova contraria da parte del contribuente".Leggi anche Fisco: dalla Cassazione ok al tazzinometro
Cassazione ordinanza n. 21860 - 2018• Foto: 123rf.com