di Lucia Izzo - L'Autorità di vigilanza finanziaria non può opporre il segreto professionale laddove sia necessario garantire il diritto di difesa nelle cause civili oltre che penali. A seguito della liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito, pertanto, Bankitalia deve concedere l'accesso ai documenti richiesti al correntista che stia valutando di far causa all'ente di credito oltre che alla stessa autorità di vigilanza. Quindi anche prima che un procedimento sia stato effettivamente instaurato.
Il segreto professionale si incrina sotto la scure della trasparenza solo laddove il richiedente fornisca indizi precisi sulla pertinenza delle informazioni riservate relativamente al procedimento da intraprendere, il cui oggetto deve essere precisamente individuato dal richiedente. Saranno le autorità e i giudici a effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente e gli interessi correlati al mantenimento della riservatezza.
È la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea nelle sentenze rese nelle cause C-358/16 e C-594/16 (qui sotto allegate), la prima riguardante il Lussemburgo, la seconda tutta italiana. Minimo comun denominatore tra le vicende l'obbligo del segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.
La vicenda
In particolare, per quanto riguarda il correntista italiano, questo si era visto rimborsare dal Fondo interbancario di tutela dei depositi solo 100mila euro (nonostante sul suo conto vi fosse quasi il doppio della somma) dopo che l'ente creditizio del quale era cliente era stato sottoposto a una procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Per ottenere informazioni supplementari al fine di valutare l'opportunità di agire in giudizio, il correntista aveva domandato a Banca d'Italia la divulgazione di documenti relativi alla vigilanza della banca presso la quale aveva acceso il conto. Domanda respinta parzialmente da Bankitalia poiché, in particolare, taluni documenti contenevano informazioni riservate coperte dall'obbligo del segreto professionale ad essa incombente. Ancora, l'accesso era stato negato anche in ragione del fatto che il correntista ancora non aveva avviato alcuna causa.
Il risparmiatore, rivolgendosi ai giudici amministrativi, ritiene che la direttiva 2013/36 sui mercati degli strumenti finanziari (all'art. 53, paragrafo uno) ammettesse di derogare al regime del segreto professionale incombente sull'autorità di vigilanza nel caso in cui la banca fosse stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.
Il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso il giudizio, chiede alla Corte UE, tra l'altro, se, considerando la direttiva 2013/36 e le norme dell'ordinamento nazionale, potesse essere consentito l'accesso ove l'interessato ne faccia istanza, successivamente alla sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, "in via preventiva" per valutare se avviare o meno procedimenti civili o commerciali destinati a tutelare i suoi interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Bankitalia: quando la riservatezza soccombe al diritto d'accesso ai documenti
I giudici europei ritengono che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento debba interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio.
Tuttavia, precisa la CGUE, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate.
In tal caso, spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.
Scarica il testo della sentenza CGUE causa C‑594/16Scarica il testo della sentenza CGUE causa C-358/16