Il Tribunale di Roma, sulla scia tracciata dalla giurisprudenza, ha obbligato il datore di lavoro a sopperire all'inadempimento dell'ex trattenendo la somma dovuta direttamente dalla busta paga

di Lucia Izzo - Se il coniuge non adempie agli oneri nei confronti dell'ex derivanti dalla fine della loro relazione, potrà essere obbligato il datore di lavoro a sopperire versando direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente.


Una conclusione avvalorata più volte dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ultima tra tutte l'ordinanza n. 21335/2018 con cui il Tribunale di Roma ha accolto l'istanza di una donna, socia dell'associazione "Avvocato del Cittadino", che a questa si era rivolta "perché disperata e frustrata dai continui inadempimenti del marito che, mensilmente, ometteva di versarle 700 euro per il mantenimento delle figlie".


L'ordinanza del giudice capitolino, si legge in una nota sul sito dell'associazione, ha obbligato il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla signora la somma di 700,00 euro mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente e questo già "dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento".


In sostanza, in alternativa al pignoramento di parte dello stipendio, il Tribunale ha stabilito che a pagare fosse direttamente il datore di lavoro a fronte della "comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge", e ciò al fine di garantire che i soldi venissero effettivamente trasferiti mensilmente alla ex.


"Infatti, in base all'art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l'ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione" ha spiegato l'Avv. Emanuela Astolfi, presidente di Avvocato del Cittadino.

Mantenimento: quando può chiedersi il pagamento del datore di lavoro?

L'art. 156 c.c. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) rammenta che a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il giudice stabilisce il diritto a ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

In caso di inadempienza, si legge, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.


Affinchè sia attivata la procedura di corresponsione diretta, così come quella del sequestro, si ritiene che debba sussistere un credito che il coniuge obbligato vanti nei confronti di terzo riguardante il pagamento, anche periodico, di somme di denaro. Ad essere obbligati al versamento potranno essere, dunque, sia il datore di lavoro che l'ente previdenziale.

Inoltre, deve essere accertato l'inadempimento o il non puntuale inadempimento dell'obbligo. Si ritiene all'uopo che sia necessario non un generico pericolo del ritardo, bensì un preciso inadempimento dell'obbligato consistente in un'omissione di più rate dell'assegno di mantenimento.

Tuttavia, parte della giurisprudenza (per approfondimenti: Mantenimento: se lui non paga, l'assegno alla ex lo versa direttamente il datore di lavoro) ritiene che anche in caso l'inadempimento dell'onerato non sia grave, ciò che il giudice deve valutare è che la condotta di quest'ultimo, che non versa quanto stabilito, possa per ciò solo frustrare le finalità dell'assegno stabilito a favore del coniuge economicamente più debole.

Sarà, dunque, il prudente apprezzamento del giudice a dare fondamento alla misura disciplinata dall'art. 156, sesto comma, c.c., senza che assumano rilevanza le esigenze dell'onerato obbligato oppure che sia stata verificata la finalità di eludere, con la sua condotta, gli obblighi stabiliti in sede di separazione

Mantenimento pagato dal datore lavoro: la giurisprudenza

Più volte la giurisprudenza è intervenuta per delineare la portata e il funzionamento della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 156 c.c., in particolare nella parte in cui consente al giudice di al datore di lavoro o ad altri di provvedere direttamente al versamento mensile del mantenimento all'ex coniuge beneficiario.

In particolare questa, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, si estende anche all'ipotesi in cui l'inadempimento sia riferibile al contributo per il mantenimento dei figli e nell'ipotesi di separazione consensuale.

Nel dettaglio, la Consulta ha chiarito che il sesto comma dell'articolo in esame sia da considerarsi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (sent. n. 144/1983), nonché dei coniugi stessi consensualmente separati (sent. n. 5/1987).

Leggi anche: Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento: conseguenze civili e penali

La Corte di Cassazione (sent. n. 23668/2006) ha rammentato che, nonostante il comma 6 dell'art. 156 c.c. faccia riferimento a una "parte" delle somme di denaro dovute dal coniuge obbligato, il giudice potrà legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario.


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