Solo la bestemmia che offende le divinità costituisce un illecito amministrativo, nessuna sanzione invece per chi insulta la Madonna o i Santi

di Annamaria Villafrate - Solo chi bestemmia una divinità è punito dalla legge italiana. Nessuna conseguenza invece per chi rivolge offese alla Madonna o ai Santi. Queste le conseguenze delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e della sentenza n. 440/1995 (sotto allegata) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".

Bestemmia: solo illecito amministrativo

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Viene da chiedersi se la depenalizzazione della bestemmia a illecito amministrativo sia una delle tante cause del progressivo imbarbarimento verbale della società. Certo, le depenalizzazioni riducono l'intasamento delle aule dei tribunali, ma è giusto non punire penalmente chi bestemmia, offendendo così il sentimento religioso dei credenti? A quale norma è riconducibile questa modifica? Si tratta del dlgs n. 507/1999 il cui art. 57 modifica l'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti e che nella sua attuale formulazione dispone:"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro". Insomma solo una multa se si bestemmia una Divinità.

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Tutto chiaro, ma per quanto riguarda la Madonna e i Santi? Nessuna tutela per loro?

Bestemmiare la Madonna e i Santi non è punito

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Madonna e Santi non ricevono più tutela dall'ordinamento da quando la sentenza n. 440/1995 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".

Il motivo?

Ecco cosa dice la Consulta: "La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato", è da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla 'religione dello Stato' può valere soltanto per i Simboli e le Persone".

Insomma poiché le divinità sono comuni a tutte le religioni, mentre i simboli e le persone farebbero un chiaro riferimento alla sola religione dello Stato italiano, la bestemmia rivolta verso queste figure non è punibile per la legge penale. Chi offende quindi la Madonna o i Santi non commette un illecito perché il loro oltraggio non è una bestemmia.

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