L'obbligazione del medico
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L'obbligazione del medico è sempre e comunque un'obbligazione di mezzi e non di risultato e il principio vale, quindi, anche in un ambito in cui talvolta è messo in discussione: quello della chirurgia estetica.
Ciò vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l'incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida.
La peculiarità della medicina estetica
Il principio, in realtà, è stato in molti casi contestato, posto che la medicina estetica non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un'obbligazione di risultato: il paziente non si accontenta dell'impegno del medico ad agire nel massimo delle sue capacità per raggiungere un determinato risultato estetico, ma vuole che quest'ultimo sia conseguito.
Obbligazione di risultato?
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Proprio per tale ragione, un primo orientamento giurisprudenziale, ormai superato, ha ritenuto che l'obbligazione del chirurgo estetico fosse un'obbligazione di risultato, se le più recenti tecniche operatorie giustificavano tale conclusione. In particolare, il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10014/1994, ove si legge che "nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie".
... O obbligazione di mezzi?
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Tale posizione, sebbene seguita anche in alcune più recenti pronunce (si veda ad esempio quanto statuito dal Tribunale di Padova con sentenza del 10 marzo 2004), deve ritenersi oggi superata, essendo ormai consolidato l'orientamento in base al quale anche l'obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, debba considerarsi un'obbligazione di mezzi. Sussiste responsabilità, quindi, solo se non si è operato con prudenza, diligenza e perizia.
Ad aprire ufficialmente le porte a una simile interpretazione, sulla considerazione che anche la chirurgia estetica ha una finalità curativa, è stata la sentenza numero 12253/1997 della Corte di cassazione, poi seguita da numerose altre pronunce (v., ad esempio, Tribunale di Bari n. 1780/2011). In essa è stato stabilito che "l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito".
Il consenso informato
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La questione si riverbera anche sulla portata del consenso informato, che ha la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico.
Nell'informativa da rendere prima dell'intervento chirurgico, il sanitario deve infatti stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalità con le quali avrà luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, accetterà consapevolmente l'operazione.
Sul punto si veda quanto statuito già da tempo dalla Cassazione con la sentenza numero 3604/1982, ovverosia che "è onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto".
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