Per la Cassazione, se una coppia separata ha un rapporto conflittuale è giusto stabilire modalità e tempi rigidi di visita del padre, se si vuole tutelare la minore

di Annamaria Villafrate: la Cassazione, con l'ordinanza n. 22219/2018 (sotto allegata) torna sul tema dell'affido, dimostrando una grande sensibilità nei confronti dei minori. Essa stabilisce infatti che, nel momento in cui una coppia separata presenta un rapporto altamente conflittuale, è corretto che il giudice di merito disponga tempi e modalità di visita rigidi, se serve a impedire che la bambina si debba difendere dai continui litigi dei genitori.

La vicenda processuale

Nel 2012 il Tribunale di Roma dichiara la separazione personale tra due coniugi, rigetta la domanda di addebito alla moglie, dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, assegnataria dell'abitazione familiare e stabilisce le modalità di visita del padre e la misura del contributo da questi dovuto per il mantenimento della minore.

La Corte d'Appello di Roma, adita dal marito, condivide le conclusioni del giudice di primo grado per quanto riguarda l'addebito della separazione, modifica quindi solo lievemente le modalità di frequentazione fra padre e figlia minore, rigettando le altre domande. Il soccombente in appello ricorre in Cassazione, lamentando tra i vari motivi del ricorso il fatto che "entrambi i giudici di merito avrebbero applicato il regime di affido condiviso come se fosse un affido esclusivo, prevedendo la possibilità per la minore di vedere il padre per un solo giorno a settimana e ledendo così il suo diritto a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori."

Diritto di visita rigido se serve a difendere la minore dai conflitti dei genitori

L'adita Corte di legittimità, dimostrando di voler tutelare primariamente l'interesse della minore, nell'ordinanza n. 22219/2018 motiva così la sua decisione sul diritto di visita del padre: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall'art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337-ter c.c., dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti".

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Cassazione n. 22219-2018

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