di Lucia Izzo - Chi acquista un animale da compagnia o d'affezione in qualità di "consumatore" ha diritto alla tutela approntata dal codice del consumo. Il padrone, ove scopra successivamente che l'animale che ha acquistato è affetto da una grave patologia, potrà denunciare il "vizio" ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo ovvero entro due mesi dalla data di scoperta del difetto.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 22728/2018 (qui sotto allegata).
Il caso
Il padrone di un cane di razza "Pinscher", acquistato presso un negozio di animali, aveva chiesto la condanna di questi al risarcimento del danno e alla restituzione del prezzo dopo aver successivamente scoperto che il cane era affetto da grave cardiopatia congenita.
La domanda attorea veniva, tuttavia, rigettata dai giudici di merito: si riteneva che il proprietario avesse tardivamente denunciato il "vizio" tramite una raccomandata spedita oltre il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 c.c.; ancora, secondo i giudici a quo, alla fattispecie non sarebbe stata applicabile la disciplina del codice del consumo che prevede, invece, un termine di due mesi per denunciare il vizio.
In Cassazione, invece, il ricorrente ritiene che l'animale d'affezione andrebbe ricompreso nell'ampia nozione di "bene di consumo" di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005 e l'acquirente di un tale animale dovrebbe qualificarsi "consumatore" ove l'acquisto (come nel caso di specie) non sia collegato all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.
Una conclusione che convince gli Ermellini secondo i quali occorre stabilire se l'animale, e in particolare l'animale d'affezione, oltre a costituire bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, possa essere qualificato anche come "bene di consumo" ai sensi del Codice del Consumo.
Dopo un'attenta analisi sulla disciplina della compravendita e dopo aver analizzato sia quanto stabilito dal codice civile che dal codice del consumo, gli Ermellini chiariscono che la disciplina del codice del consumo è prevalente, laddove applicabile, su quella del codice civile.
Compravendita di animali d'affezione: quando si applica il Codice del Consumo
Inoltre, secondo i giudici la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo e dunque non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità.
A tutela del consumatore, quindi, deve applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 del codice del consumo.
Ha errato la sentenza impugnata ad aver escluso l'applicabilità del citato art. 132 senza aver neppure verificato la possibilità dì qualificare l'attore quale "consumatore". Cassato il provvedimento, sul punto dovrà esprimersi il giudice del rinvio conformandosi a precisi principi di diritto.
In primis, stabilisce la Cassazione, "la compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto".
Ancora, "nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto".