Per la Cassazione n. 8375/2002 nel giudizio dinanzi al giudice di pace, anche se il valore della controversia non supera i 2 milioni, la possibilità di decidere secondo equità presuppone che oggetto della domanda siano diritti disponibili delle parti
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, anche se il valore della controversia non supera i due milioni di lire o somma corrispondente in Euro, la possibilità di decidere secondo equità presuppone che oggetto della domanda siano diritti disponibili delle parti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 8375 del 12 giugno 2002 precisando che la disposizione di cui all'art. 113 comma secondo c.p.c. (che consente la pronuncia secondo equità per quelle cause il cui valore non eccede i 2 milioni), deve essere letta in relazione a quella del successivo art. 114.
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