di Lucia Izzo - In tema di normale tollerabilità, va rammentato che in Condominio non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive.
È questo il principio ispiratore della sentenza n. 5681/2018 (qui sotto allegata) con cui il Tribunale di Napoli ha deciso in materia di intollerabilità dei rumori provocati dal vicino di casa, in particolare a causa del suo bagno.
Il caso
il proprietario di un immobile, inserito in un complesso di cinque villette con mura perimetrali e confini adiacenti, aveva convenuto in giudizio una vicina evidenziando come questa avesse costruito un nuovo bagno al piano superiore della sua proprietà che era immediatamente confinante col muro della propria camera da letto.
A causa del nuovo bagno costruito dalla signora, il vicino si ritrovava a subire una serie di fastidi mai riscontrati prima, in particolari a causa di "rumori" di diversa natura prodotti sia di giorno che di notte a causa dei nuovi impianti idrici di carico e scarico.
La convenuta, tuttavia, rappresentava di non aver realizzato alcuna nuova costruzione, bensì di aver ristrutturato casa e spostato la posizione di uno dei bagni già presente al piano superiore dell'abitazione sin dalla costruzione dell'edificio.
Inoltre, la vicina eccepiva il carattere di ordinaria amministrazione di eventuali rumori, riferibili a quelli di lieve entità normalmente rilevabili tra immobili posti a confine (con carattere di reciprocità) e circoscritti, chiaramente, nei limiti di cui all'art. 844 c.c., in ogni caso non determinati dalla parziale ristrutturazione della villetta.
In relazione alla vicenda veniva disposto prima un Accertamento Tecnico Preventivo, poi una CTU nel corso del giudizio, i cui esiti erano tra loro contrastanti. Dai due accertamenti si rilevava che lo stato dei luoghi non era mutato in seguito alla ristrutturazione, rispetto all'epoca di costruzione.
In pratica, essendo gli impianti di carico e scarico rimasti nella posizione originaria, avendo la signora solo creato un secondo bagno posizionandone gli scarichi affianco a quello già esistente, nessuna questione sorge sul punto in giudizio.
Tuttavia, il secondo Consulente, dopo aver ricostruito il rapporto di confine sussistente tra gli immobili in esame, concludeva che entrambi i bagni risultavano essere particolarmente rumorosi: in particolare, i rumori originati dai servizi igienici ubicati nell'abitazione della vicina (tra l'altro a causa del carico e dello scarico della cassetta del WC) avrebbero superato il limite di tollerabilità stabilito in +3 db(a) rispetto al rumore di fondo sia continuo che istantaneo.
Immissioni: il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto
I magistrati partenopei rammentano come la Cassazione abbia costantemente affermato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non ha carattere assoluto, bensì relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli abitanti.
Pertanto, tale limite è più basso in zone destinate a insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile (cfr. Cass. n. 3440/2011).
Pertanto, si legge nella sentenza, il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso. Spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità sia l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (ex multis Cass. n. 3438/2010).
Richiamando gli insegnamenti della giurisprudenza, il Tribunale rammenta, inoltre, che la normale tollerabilità va riferita alla sensibilità dell'uomo medio e, inoltre, deve tenersi conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.
Il danno per intollerabilità delle immissioni
Quando viene accertata la non tollerabilità delle immissioni, l'esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 c.c.: tuttavia, una cosa è il rispetto della disciplina amministrativa in tema di soglie di rumori, altra la previsione codicistica secondo cui i rumori (specie quelli in un condominio) non devono risultare intollerabili.
Si tratta di due normative autonome e differenti, che richiamano due distinti settori del diritto: i rapporti con la pubblica amministrazione da un lato (per evitare l'inquinamento acustico) e i rapporti privati dall'altro (per evitare di danneggiare il vicino di casa).
Dunque, si legge in sentenza, il rispetto del decreto del 1991 non significa che i rumori siano leciti anche da un punto di vista civilistico dovendosi tener conto del rumore di fondo del luogo ove si trovano gli appartamenti interessati, dell'orario in cui il rumore viene prodotto, della natura del rumore e la ripetizione dello stesso.
Il Tribunale, come osservato da parte convenuta, ritiene dunque che la causa dei rumori nel caso di specie vada ricercata nella modalità costruttive originarie dei villini, carenti nell'isolamento acustico (vizio strutturale accettato dalle parti fin dall'acquisto).
Ancora, nel caso di specie la causazione dei rumori della zona notte è avvenuta in modo discontinuo ein orari di prima serata, circostanza che non può arrecare all'attore alcun apprezzabile disturbo. In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda attorea. Spese compensate.
Tribunale di Napoli, sent. n. 5681/2018• Foto: 123rf.com