I reati d'opinione sono tutti quelli che presentano una carica offensiva tale da turbare valori morali, sociali, religiosi e politici super individuali

Cosa sono i reati d'opinione

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Le principali fattispecie dei reati d'opinione sono contenute nel codice penale e in alcune leggi speciali, come quelle che si pongono l'obiettivo di ostacolare la riorganizzazione del partito fascista e il genocidio.

Il legislatore, nel momento in cui prevede tali reati, si pone l'obiettivo di tutelare precisi valori morali, religiosi, politici e sociali super individuali (collettivi o diffusi), da condotte espresse in forme tali da cagionarne il turbamento. Non a caso costituiscono reati d'opinione le condotte finalizzare a offendere, vilipendere, esaltare, istigare, attentare, turbare e propagandare ideologie e comportamenti che rappresentano l'espressione di un controvalore negativo rispetto a quelli su cui dovrebbero fondarsi le moderne società democratiche.

Reati d'opinione: la ratio

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I reati d'opinione, dal semplice punto di vista terminologico, sembrano porsi in contrasto con quanto sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione di pensiero. In effetti, in un Paese che si definisce democratico è strano che si pongano limiti o si puniscano idee o pensieri. La verità è che la legge penale non punisce indistintamente tutte le forme di pensiero, ma solo quelle ritenute talmente pericolose da richiedere l'applicazione di una sanzione penale come la reclusione e l'ammenda. Manifestare liberamente il proprio pensiero infatti non significa poterlo fare in modalità offensive, violente o irrispettose. Occorrono dei limiti per tutelare anche le libertà altrui.

I reati d'opinione nel codice penale

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I principali reati d'opinione contemplati dal nostro ordinamento si possono ricavare dalla legge n. 85/2006, che ha modificato il codice penale, proprio in relazione a questi illeciti.

Dalla lettura della legge si evince che sono considerati reati d'opinione le seguenti fattispecie:

  • attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'Unità dello Stato (art. 241 c.p);
  • associazioni sovversive (art. 270 c.p);
  • attentato contro la Costituzione
    dello Stato (art. 283 c.p);
  • attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p);
  • vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290 c.p);
  • vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p);
  • offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p);
  • offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p);
  • offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404 c.p);
  • turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (art. 405 c.p).

Reati d'opinione: genocidio

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Ai reati d'opinione del codice penale, si affiancano le fattispecie previste da leggi speciali.

La legge n. 962/1967 "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio" memore dei reati commessi nel corso del secondo conflitto mondiale, punisce con la pena della reclusione chi, al solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso commette atti diretti a cagionare la morte, lesioni personali gravi o sottoporre le persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

L'art. 8 di questa legge punisce inoltre con la reclusione da tre a dodici anni chi pubblicamente istiga o fa apologia di uno dei delitti contemplati dai seguenti articoli della medesima legge:

  • atti diretti a commettere genocidio;
  • deportazione a fini di genocidio;
  • morte di una o più persone cagionata dagli atti diretti a commettere genocidio o dalla deportazione;
  • atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite;
  • atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.

Reati d'opinione: apologia del fascismo

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Un'altra fattispecie introdotta nell'ordinamento al fine di scongiurare il ripetersi delle dinamiche ideologiche che hanno caratterizzato il periodo della seconda guerra mondiale è quella prevista dall'art. 4 della legge n. 645/1952 , norma che contempla il reato di "Apologia del fascismo".

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila chi fa propaganda al fine di costituire un'associazione, un movimento o un gruppo finalizzato alla ricostituzione del disciolto partito fascista.

Alla stessa pena soggiace anche "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche." Pene ancora più severe, ovvero reclusione da uno a tre anni e multa da uno a due milioni se il fatto riguarda idee o metodi razzisti e reclusione. Infine reclusione da due a cinque anni e multa da cinquecentomila a due milioni di lire se la propaganda viene effettuata con il mezzo della stampa.

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