Con il termine "minore adoperato ex art. 609 septies co. 4 n. 2) c.p.c. deve identificarsi il soggetto che non ha ancora compito i diciotto anni, in assenza di ogni specificazione in ordine all'età di tale soggetto, e non il minore degli anni sedici di cui all'art. 609 quater co. 1, n. 2) c.p. E' quanto hanno di recente affermato i giudici della Cassazione penale (Sent. n. 7873/2006), precisando che la ratio della prima disposizione è ?dettata dalla necessità di impedire che le norme derivanti dal rapporto di dipendenza, anche economica della parte lesa, minorenne, nei confronti della'autore del reato possano essere di ostacolo alla punizione degli abusi sessuali commessi da quest'ultimo, mentre l'individuazione del limite di età stabilito nella seconda delle disposizioni citate, è ispitato esclusivamente da considerazioni afferenti la maturità psicologica e sessuale del minore".
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