Per la Cassazione è illegittima la sanzione se l'autovelox non è sul lato autorizzato dal decreto prefettizio

di Lucia Izzo - Deve ritenersi illegittimo il verbale emesso per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada se il rilevamento della velocità è avvenuto attraverso un impianto di autovelox posizionato sull'altro lato della carreggiata rispetto a quello previsto dal decreto prefettizio che ne ha autorizzato l'installazione.

Infatti, nonostante tale provvedimento non debba necessariamente specificare il senso di marcia interessato dalla rilevazione, se nel decreto è contenuto specificamente un riferimento in tal senso, il rilevamento elettronico della velocità e l'attività di accertamento saranno legittimi solo se si riferiscono all'autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 23726/2018 (qui sotto allegata) ponendo fine a un contenzioso tra un Comune e alcuni automobilisti.


In particolare, la vicenda esaminata dal provvedimento vede il suddetto Comune ricorrere contro la decisione di accoglimento dell'opposizione di una società avverso un verbale di accertamento elevato per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada.


Condividendo il percorso logico-giuridico del primo giudice, il Tribunale riconfermava l'illegittimità dell'impugnato verbale di contestazione in quanto l'accertamento era stato effettuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della superstrada anziché su quello sinistro come, invece, autorizzato dall'ente proprietario della strada.

Dopo un'attenta disamina dei principi essenziali in materia, la Cassazione rammenta che sull'ente proprietario della strada incombe l'assunzione di una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessità del preventivo avviso dell'installazione dell'autovelox e della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per autorizzare l'installazione dei suddetti dispositivi sulle strade in cui è propriamente consentito al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazioni riferite all'art. 142 del Codice della Strada.

Autovelox: multe illegittime se il dispositivo è sul lato non autorizzato

Stante tali presupposti, qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile a uno di quelli previsti dall' art. 4 del d.l. n. 121/2002 (al quale appartiene la S.S. di cui al caso di specie) e, come nella vicenda esaminata, lungo un solo senso di marcia, non potrà procedersi ad accertamento con dispositivo posizionato sul contrapposto senso di marcia.

Infatti, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dalla sentenza qui impugnata

Un principio che si ricava da un precedente della stessa Cassazione (cfr. sent. n. 10206/2013) in tema di violazioni del codice della strada che si sofferma sull'art. 4 del d.l. 121/2002, il quale conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità.

La Corte precisa che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione: tuttavia, argomentando a contrario, si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia (come nel caso di specie), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo.

Non invece, soggiunge la Corte, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo. Il ricorso del Comune, pertanto, va rigettato.

Cass., VI civ, ord. 23726/2018

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