di Valeria Zeppilli - La violazione delle linee guida e delle buone prassi da parte del sanitario non è una circostanza di per sé idonea a determinare la responsabilità del medico.
A tal fine occorre un tassello in più: bisogna verificare che il danno subito dal paziente non si sarebbe verificato se il sanitario avesse agito diversamente.
Per comprendere meglio il concetto, esaminiamo la vicenda decisa dalla Corte di cassazione con la recente sentenza numero 43794/2018 qui sotto allegata.
La vicenda
Nel caso di specie, il paziente era giunto presso la guardia medica ove operava il sanitario imputato in giudizio, lamentando dolori al torace e una sintomatologia riferibile a un possibile prossimo infarto. Il sanitario, dinanzi a tale quadro clinico, non aveva effettuato l'elettrocardiogramma al paziente e non aveva stabilito alcun contatto telefonico con il servizio di UTC.
Dopo poco tempo, il paziente era deceduto.
Nessuna incidenza causale
Nel corso del giudizio, tuttavia, era stato accertato che le omissioni e le negligenze contestate al medico o non si erano verificate o, comunque, non avevano avuto alcuna incidenza causale sulla morte del paziente: tra l'arrivo dell'uomo presso la guardia medica e l'evento infausto non sarebbe stato possibile effettuare una valutazione diagnostica utile ma l'unico risultato dell'agire diversamente sarebbe stato quello di perdere inutilmente tempo.
La violazione delle linee guida non basta per rispondere
Si tratta di un caso che mostra chiaramente come, ai fini della responsabilità medica, l'accertamento della violazione delle linee guida previste dalla comunità scientifica per il trattamento di un paziente che lamenta una determinata patologia non è sufficiente a far sì che il medico sia poi chiamato a rispondere dell'eventuale esito infausto di tale patologia. Per la condanna, insomma, serve qualcosa in più e bisogna verificare che se il sanitario avesse agito diversamente, le cose sarebbero andate in maniera differente ogni oltre ragionevole dubbio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 43794/2018• Foto: 123rf.com