Se lo fa, il suo provvedimento è un provvedimento di rigetto, che non può risultare sprovvisto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 2109/2018 qui sotto allegata, il Giudice di pace di Padova ha analizzato la questione dell'inammissibilità dei ricorsi amministrativi avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada. L'occasione le è stata fornita dall'impugnazione di un'ordinanza prefettizia che aveva decretato tale inammissibilità, proposta da un automobilista con il sostegno dell'Associazione AutoMoto Club Romagna.

Niente inammissibilità dal Prefetto

Innanzitutto, il Giudice di pace ha chiarito che il codice della strada non prevede la possibilità per il Prefetto di pronunciare l'inammissibilità di un ricorso, che può quindi solo essere rigettato o accolto. Nel fare ciò ha anche precisato che l'inammissibilità è cosa ben diversa dall'irricevibilità, che si ha quando un ricorso non presenta i requisiti minimi per poter essere ritenuto ricevibile e che non fa nascere neanche l'obbligo giuridico, per l'autorità competente, di pronunciarsi.

Dichiarazione di inammissibilità

Potrebbe comunque accadere che un ricorso difetti di requisiti formali, ma non così rilevanti da giustificare l'irricevibilità (come ad esempio il mancato rispetto del termine di deposito o la mancanza di sottoscrizione). In tal caso, l'autorità competente deve pronunciarsi ma la sua pronuncia dovrebbe essere, verosimilmente, di rigetto.

Se poi si volesse qualificare il rigetto come una dichiarazione di inammissibilità a dispetto di quanto visto sopra, non cambierebbe nulla purché vengano rispettati gli altri aspetti della procedura, quale, ad esempio, l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

La vicenda

Nel caso di specie, invece, il Prefetto aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza corredare il suo provvedimento di un'ordinanza ingiunzione.

Peri il Giudice di pace di Padova tale circostanza non può che determinare la nullità della pronuncia prefettizia: passi l'inammissibilità, sebbene con le perplessità del caso, ma l'assenza di ingiunzione non può essere superata.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Padova testo sentenza numero 2109/2018
Valeria Zeppilli

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