Le prestazioni a pagamento dei pompieri sono disciplinate dal dlgs. n. 139/2006 e dal decreto del Ministero dell'Interno 2 marzo 2012. Vediamo chi e quando deve pagare l'intervento

Domanda: Quando va pagato l'intervento dei pompieri in condominio? E a chi spetta pagare?

Risposta: Dipende dal tipo di intervento e naturalmente se questo è richiesto dal singolo per un problema relativo alla sua proprietà esclusiva o a una parte comune del condominio.

Detto questo, vediamo quando i servizi forniti dai vigili del fuoco sono a pagamento e quando invece sono gratuiti:

Pompieri: a pagamento solo gli interventi non urgenti

Nel momento in cui si chiamano i pompieri è necessario sapere che, come previsto dall'art. 25 del dlgs. n. 139/2006 "I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2."

Insomma solo nel caso in cui i pompieri vengono chiamati perché ci si trova in una situazione di imminente pericolo di danno alle persone e alle cose l'intervento è gratuito. Negli altri casi invece è previsto un tariffario stabilito dal Ministero dell'Interno con decreto.

Questo perché, come previsto dal successivo art. 27 del medesimo decreto, gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dai pompieri sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le tariffe per le prestazioni a pagamento

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del dlgs. n. 139/2006, il Ministero degli Interni il 2 marzo 2012 ha quindi emanato un decreto contenente le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sotto allegato). Tra questi figurano:

  • i servizi di prevenzione incendi, la vigilanza e i servizi tecnici di soccorso e i servizi resi dalla Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica;
  • l'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, esclusi quelli contemplati dalla tabella 1;
  • le prove per conto terzi eseguite nei laboratori della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  • l'impiego di automezzi antincendio aeroportuali.

Decreto Ministero Interni 2 marzo 2012
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