Sospeso, dal Tribunale di Trani, il pignoramento presso terzi, ed ordinata la restituzione delle somme già accantonate
Dott.ssa Floriana Baldino - Arriva, sempre dal Tribunale di Trani, un nuovo provvedimento di sospensione della procedura esecutiva mobiliare (sotto allegato), pignoramento dello stipendio presso un'azienda, a seguito della presentazione di una proposta del piano del consumatore, legge 3/2012, legge che presto verrà superata con l'approvazione della legge delega n. 155/2017 che prevede molteplici cambiamenti positivi per il "debitore incapiente".
Non avendo mai fatto opposizione a nessun atto esecutivo prodromico al pignoramento, si ritrovava incolpevolmente, ad essere debitore di una notevole cifra, maggiorata dai costi di procedura nonché legali, addebitati dal creditore procedente, pur essendo lo stesso del tutto incapiente.
Il debitore esecutato infatti, non aveva alcuna proprietà, ed era titolare solo di una modesta retribuzione pignorata per conto di un privato, ed in più, dalla stessa retribuzione doveva anche decurtare quanto obbligato a versare a titolo di mantenimento ed alimenti.
In sostanza il debitore esecutato poteva contare sulla restante retribuzione che era notevolmente al di sotto del minimo indispensabile o sufficiente per assicurare a sé ed alla sua famiglia, un esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Cost.).
Nel decreto, il Giudice della Volontaria Giurisdizione, ha ordinato non solo la revoca del pignoramento in essere, ma anche la restituzione delle somme accantonate. Una grande vittoria per il consumatore. Tribunale Trani decreto 15 ottobre 2018
Leggi in merito:
- Piano del consumatore: vendita prima casa sospesa
- Prima casa: asta bloccata al terzo tentativo
La vicenda
Il debitore, nel caso di specie un dipendente, aveva subito la disamina dello stipendio per un credito vantato da un privato.Non avendo mai fatto opposizione a nessun atto esecutivo prodromico al pignoramento, si ritrovava incolpevolmente, ad essere debitore di una notevole cifra, maggiorata dai costi di procedura nonché legali, addebitati dal creditore procedente, pur essendo lo stesso del tutto incapiente.
Il debitore esecutato infatti, non aveva alcuna proprietà, ed era titolare solo di una modesta retribuzione pignorata per conto di un privato, ed in più, dalla stessa retribuzione doveva anche decurtare quanto obbligato a versare a titolo di mantenimento ed alimenti.
In sostanza il debitore esecutato poteva contare sulla restante retribuzione che era notevolmente al di sotto del minimo indispensabile o sufficiente per assicurare a sé ed alla sua famiglia, un esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Cost.).
Piano del consumatore: pignoramento sospeso e somme restituite
Il Giudice dell'esecuzione ha dovuto sospendere l'esecuzione, in seguito al dispositivo del Giudice Delegato dal Presidente della Volontaria Giurisdizione, pur avendo rigettato le richieste di parte di rinvio di udienza a seguito del deposito del piano del consumatore.Nel decreto, il Giudice della Volontaria Giurisdizione, ha ordinato non solo la revoca del pignoramento in essere, ma anche la restituzione delle somme accantonate. Una grande vittoria per il consumatore. Tribunale Trani decreto 15 ottobre 2018
Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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