Per la Cassazione è corretto l'annullamento della delibera condominiale che, non all'unanimità, ha deciso l'installazione di una ingombrante antenna di telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo

di Lucia Izzo - È corretto l'annullamento della delibera condominiale che ha approvato, non all'unanimità, l'installazione di un'antenna di telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo la quale, stante le considerevoli dimensioni, compromette l'utilizzo del lastrico nel suo complesso e non solo in relazione alla porzione occupata.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24767/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un Condominio contro la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva accolto la domanda di un'inquilina.

Il caso

La signora, nel dettaglio, aveva chiesto che venisse annullata la delibera assembleare che aveva approvato non all'unanimità, l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.


Per la Corte Territoriale la decisione avrebbe violato l'art. 1120, secondo comma, c.c. poiché l'antenna suddetta, in ragione delle dimensioni dell'impianto e delle sue caratteristiche, comprometteva l'utilizzo del lastrico solare non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso, considerando anche gli strumenti, gli elementi accessori e gli spazi che gli stessi occupavano.


Venivano, invece, giudicate inammissibili (perché proposte per la prima volta in appello) e, comunque, infondate, le allegazioni del condominio

secondo le quali la signora avrebbe perso l'interesse ad agire per l'annullamento della delibera condominiale avendo la stessa accettato la sua quota millesimale del canone versato dalla compagnia telefonica e, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra la compagnia e il Condominio.


Decisione che viene sotto diversi aspetti contestata dal Condominio innanzi alla Corte di Cassazione, ma senza esito positivo.

Condominio: stop all'antenna ingombrante sul lastrico solare

In particolare, gli Ermellini si soffermano sulla doglianza concernete la omessa pronuncia della Corte distrettuale sul motivo di appello con cui il Condominio aveva evidenziato la ratifica, da parte della signora, del contratto tra esso condominio e la compagnia telefonica.


Il Collegio, infatti, evidenzia come oggetto del giudizio sia l'annullamento della delibera assembleare di installazione dell'antenna sul lastrico, non la validità del contratto tra il condominio e la società di telefonia. Dunque la deduzione circa la ratifica del contratto rileva in causa esclusivamente sotto il profilo della astratta idoneità della dedotta ratifica a far venir meno l'interesse della condomina all'impugnativa della delibera.


Correttamente, precisa la Cassazione, nella sua decisione di annullamento della delibera la Corte territoriale ha tenuto conto dello spazio occupato dall'antenna sul lastrico solare e ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, detto ingombro, ancorché limitato, fosse sufficiente a compromettere l'utilizzo del lastrico in ragione degli elementi accessori all'antenna.

Cass., VI civ. ord. n. 24767/2018

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