Per la Cassazione è legittimo il recesso dell'ente regionale dal contratto con l'avvocato nonostante il termine di durata del rapporto

di Lucia Izzo - All'ente non è impedito di recedere unilateralmente dal contratto con il professionista, anche laddove sia previsto un termine di durata del rapporto. L'eventuale rinuncia al recesso "ad nutum" deve essere prevista esplicitamente ed emergere in modo chiaro dal regolamento negoziale.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 25668/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un avvocato, legato a un ente regionale (l'ARPA) da un contratto di consulenza e conferimento di incarico di assistenza legale dal quale l'ente era receduto.

Il caso

I giudici si esprimono su una vicenda in cui esistono aspetti di incertezza e parziale contrasto dottrinale e giurisprudenziale, ancora in evoluzione. Il professionista agiva nei confronti dell'ente chiedendo che ne fosse accertato l'inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento dei danni.


In particolare, secondo il professionista, l'esistenza di un termine di scadenza temporale avrebbe "blindato" il suo contratto di consulenza e assistenza legale con l'ente fino alla suddetta scadenza. Un recesso anticipato, invece, avrebbe determinato la condanna al mancato guadagno.


Per i giudici di merito, tuttavia, sussisteva una giusta causa oggettiva di risoluzione del rapporto e nessun risarcimento doveva essere corrisposto, posto che le prestazioni professionali svolte erano state già saldate e non rimanevano "sospesi".


Inoltre, per la Corte d'Appello il rapporto andava qualificato come contratto d'opera e il recesso ritenuto legittimo per il venir meno dell'intuitus personae e per il sopravvenire dell'impossibilità sopravvenuta: quest'ultima, andava ricollegata a una legge regionale sopravvenuta che imponeva all'ente di avvalersi dell'avvocatura regionale, nonché ai dubbi sulla legittimità del contratto derivati da una pronuncia della Corte dei Conti.

Sì al recesso unilaterale dal rapporto di consulenza legale

Gli Ermellini ritengono che non sia condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l'inserimento in contratto di un termine di durata comporterebbe automaticamente la rinuncia alla facoltà di recesso.


Sul punto, rileva la Corte, esistono orientamenti contrastanti, tuttavia merita di essere condiviso quello secondo cui il termine normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti.


Si riferisce, cioè, all'andamento ordinario del rapporto, non alla sua fase di risoluzione. Inoltre, si è anche

evidenziata la diversità strutturale e funzionale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso fondato sulla fiduciarietà del contratto.

Neppure appare fondato, secondo la Cassazione, addurre a favore della tesi di parte ricorrente l'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 1569 c.c. in tema di somministrazione, giacchè non si è in presenza di una lacuna normativa, ma di una diversa regolamentazione codicistica del recesso a fronte di due contratti con connotati peculiari, assetto che non consente un'operazione ortopedico-integrativa del dettato normativo.

Tutto ciò induce a credere che soprattutto in relazione a rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa, la rinuncia al recesso debba esprimersi contrattualmente e non sia consentita un'espansione per implicito della clausola di durata, così penalizzante per il cliente.


La Corte ritiene, dunque, di dover confermare l'orientamento (cfr. Cass. n. 469/2016), secondo cui in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 del codice civile.


Solo l'esistenza di un concreto contenuto del regolamento negoziale, che dimostri che le parti abbiano inteso, attraverso la previsione del termine, escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita potrebbe giustificare un diverso esito.

Cass., II civ. sent. 25668/2018

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