di Bartolo Danzi - La Commissione accessi agli atti Amministrativi presso la Presidenza Consiglio dei Ministri con decisione n. 91 del 4/10/2018, ha accolto il ricorso prodotto da una insegnante del I Circolo didattico Montessori di Mola di Bari che si vedeva dinegare la possibilità di accedere ad alcuni documenti ritenuti rilevanti al fine della difesa in un procedimento disciplinare avviato con trasmissione degli atti presso l'Ufficio scolastico Ambito territoriale per la provincia di Bari, non essendovi a dire dell'amministrazione resistente un interesse qualificato all'accesso essendo il procedimento non ancora concluso.
Di seguito la motivazione:
....CONSIDERATO IN DIRITTO
Il comportamento della Dirigente in parola risulta assolutamente arbitrario ed illegittimo sussistendo in capo al ricorrente un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria immagine ed onorabilità personale in ogni opportuna sede, anche attraverso la conoscenza del contenuto integrale degli esposti relazioni indirizzato dalla dirigente scolastica all'ufficio disciplina in parola al fine dell'attivazione del procedimento disciplinare.
- Poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi; ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni,esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, nonpotendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così: T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr.: Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI,12.4.2007, n. 1699).(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativinella seduta del 1 Febbraio 2012).Deve essere reso accessibile il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunceo rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, non potendo essere invocato in tali casi il diritto alla riservatezza che recede quando venga in rilievo l'accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell'art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili (arg. ex Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; vedi anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I 29.10.2008 n. 1469).(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 aprile 2012). Peraltro, la Legge n. 75/17 all'art. 13 prevede il diritto dell'incolpato di accesso agli atti istruttori del procedimento senza alcuna limitazione di sorta. Le motivazioni addotte per il succitato diniego appaiono quanto mai illegittime, perché appare chiaro come la ricorrente dovesse difendersi nell'ambito di un procedimento i cui tempi di accesso non possono essere valutati dall'amministrazione scolastica restando prerogativa in capo alla sola ricorrente.
- Il diniego opposto dall'amministrazione appare, oltre che arbitrario ed illegittimo, assolutamente strumentale e finalizzato ad evitare possibili reazioni legali da parte del ricorrente.
- In vero la suddetta Commissione nell'esprimersi sul ricorso approntato dalla Unams scuola che ha assistito la docente ha ritenuto di contro qualificato l'interesse della docente trattandosi di tutela endoprocedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/90 che non necessita di alcuna motivazione che risulta in re ipsa proprio per difendersi nel predetto procedimento disciplinare.