Per la Cassazione i contenziosi per il recupero degli onorari devono essere tenuti ben distinti dalle controversie di base nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte

di Valeria Zeppilli - Le controversie che gli avvocati si trovano costretti a instaurare per recuperare i propri crediti professionali insoddisfatti sono sempre di competenza del giudice ordinario, anche nel caso in cui le prestazioni professionali cui si riferiscono vertano in materia tributaria.

Nella sentenza numero 23938/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti precisato che i contenziosi di tal genere derivano da un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra soggetti privati e sono quindi volti a ottenere l'adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica.

La controversia di base non rileva

Tali contenziosi devono essere, pertanto, tenuti ben distinti dalle controversie di base nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte e non farsi influenzare dalla circostanza che questi abbiano natura tributaria. Essi restano sempre eterogenei rispetto alla materia che il legislatore attribuisce alla giurisdizione ordinaria e che è quella concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

L'art. 14 d.lgs. n. 150/2011

In senso contrario non rileva neanche l'articolo 14 del decreto legislativo numero 150/2011.

Questa norma, in effetti, individua la competenza per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato in capo all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera professionale. Tuttavia, tale disposizione "è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione".

Oltretutto, la controversia oggetto del disposto normativo dell'articolo 28 della legge numero 794/1942, cui l'articolo 14 si riferisce, riguarda la liquidazione delle spettanze dell'avvocato svolte in un giudizio civile o che si pongono in stretta correlazione con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale. Restano invece escluse le attività stragiudiziali civili che non hanno detta natura e quelle svolte nel processo penale e amministrativo o davanti a giudici speciali.

Corte di cassazione testo sentenza numero 25938/2018
Valeria Zeppilli

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