di Valeria Zeppilli - La ricostruzione del patrimonio dei coniugi per determinare l'assegno di mantenimento è ampiamente tutelata dal nostro ordinamento nell'ambito del procedimento civile. Tale circostanza, per il TAR della Lombardia, determina una carenza di legittimazione all'accesso amministrativo alla relativa documentazione, "in quanto trattasi di situazione la cui tutela, anche in termini di ostensione di atti e documenti, è disciplinata da altre, peculiari e puntuali, regole".
Lo si legge nella sentenza numero 2024/2018 sotto allegata, che ha negato a una donna l'accesso agli atti e ai documenti della P.A. relativi alle disponibilità reddituali degli ultimi tre anni relativi all'ex marito nonché ai dati relativi alla contrattualistica immobiliare e all'elenco degli atti del registro ascrivibili all'uomo negli ultimi dieci anni.
Regola generale della non ostensibilità
Per il TAR, peraltro, consentire l'accesso implicherebbe anche a una delle parti di un processo civile l'acquisizione di documenti segreti per la generalità dei consociati al di fuori delle regole che governano quel processo. Tali documenti potrebbero anche non essere prodotti in giudizio o comunque utilizzati ad altri fini.
Del resto, la regola generale della non ostensibilità potrebbe essere derogata solo ove ciò si renda indispensabile per difendersi, mentre quando il diritto di difesa è normato dalle disposizioni del codice di rito e sono coinvolti altri soggetti non sussistono valide ragioni di deroga. Di conseguenza vale la regola generale che fa prevalere il diritto alla riservatezza e impone la sottrazione di detti atti all'accesso.
Future ed eventuali iniziative
In sede giudiziale la donna aveva anche evidenziato un interesse all'accesso connesso alla circostanza che la conoscenza dei documenti richiesti le avrebbe concesso di valutare consapevolmente future ed eventuali iniziative in sede giurisdizionale o stragiudiziale.
Per il TAR si tratta, però, di un interesse che, innanzitutto, è privo dei necessari requisiti di concretezza e attualità e che, inoltre, è recessivo, considerate le ragioni di protezione dei dati personali che hanno giustificato il diniego impugnato dalla ricorrente.
TAR Lombardia testo sentenza numero 2024/2018• Foto: 123rf.com