La pluralità delle condotte vessatorie del bullo, il reiterarsi delle stesse, integra la fattispecie incriminatrice ex art. 612 bis c.p.
Avv. Veronica Ribbeni - Il bullismo è discriminazione. Si realizza con condotte di sopraffazione fisica e verbale.

Secondo l'ISTAT tale termine indica generalmente il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei.
Si fonda sulla intenzionalità, sulla persistenza nel tempo, sulla asimmetria nella relazione.
L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato nel 2015 un rapporto denominato "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi"[1].

I bullismi e i bulli: il report Istat

Il bullo è un soggetto con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori; singole condotte possono degenerare in atti penalmente rilevanti.

Viene realizzato nei confronti di ragazzi fragili e nei giovani con disabilità. Chi subisce atti di bullismo viene isolato. Per tale ragione è importante, appena ne sorge il sospetto, instaurare un dialogo che sia accogliente e rassicurante.
I ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni sono più vittime di bullismo rispetto ai giovani fra i 14 e i 17 anni. Le femmine più dei maschi hanno subìto comportamenti offensivi o violenti.
Il report evidenzia che nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto episodi di bullismo da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo (le subisce più volte al mese).
Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.
Le azioni vessatorie possono essere classificate in dirette e "indirette. Il bullismo diretto è un attacco frontale tra bullo e vittima; in quello indiretto le azioni vessatorie non sono visibili perché manca il contatto fisico tra il bullo e la vittima.
Alcuni studi recenti sottolineano il carattere di comportamento di gruppo. Il processo di designazione della vittima dipende dalle caratteristiche del gruppo e dalle tappe tipiche dell'età evolutiva, conseguendo a ciò che sia forse più opportuno parlare di bullismi. Si attribuisce la qualifica di persecutorio al bullismo in cui la designazione della vittima è esterna al gruppo, più o meno casuale. Il bullismo di inclusione vede quali vittime i piccoli che devono sottoporsi a persecuzioni rituali per essere ammessi nella stretta cerchia di riferimento. Il bullismo di esclusione è invece caratterizzato dalla designazione di una vittima interna al gruppo che viene umiliata e perseguitata in quanto ritenuta estranea alla cultura e al modello identitario, prevalente nel gruppo stesso[2].
Dal report Istat citato emerge che il bullismo sia maggiormente presente al Nord anche se diffuso su tutto il territorio nazionale.
Questi dati si riferiscono all'anno 2014. Il fenomeno non accenna a interrompersi, anzi cresce e si arricchisce di nuove sfumature.
Si estende ai docenti, si diffonde e/o realizza attraverso i social network.

Quando il bullismo diventa stalking

Alle diverse fattispecie di reato ascrivibili - in base a quanto storicamente verificatosi - si affianca anche lo stalking.
L'eventuale pluralità delle condotte vessatorie, il reiterarsi delle stesse, poste in essere dal bullo che costringe la vittima ad alterare le proprie condizione di vita e ingenera stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. (rubricata "atti persecutori").
La condotta si esplicita in offese, derisione, minacce, aggressioni, danneggiamento, sottrazione di cose di proprietà, diffamazione, divulgazione di menzogne e/o materiale audio/foto/video, sostituzioni di persona, esclusione. L'invio di messaggi offensivi, insulti o di foto umilianti tramite e-mail, diffuse in chat o sui social network, per molestare una persona per un periodo più o meno lungo configura il cyberbullismo.
I comportamenti prepotenti tenuti con l'ausilio della rete sono contraddistinti da una natura indiretta; non c'è mai un contatto tra la vittima e l'aggressore.
L'offesa arrecata è notevolmente più grave poiché in grado di raggiungere una molteplicità di persone contemporaneamente e ipoteticamente all'infinito.
La querela è sporta dal minore se ultraquattordicenne; analogo diritto è riconosciuto all'esercente la potestà genitoriale. Fino a quando non è proposta querela o presentata denuncia, il Questore può convocare il bullo - minorenne di età superiore agli anni quattordici - unitamente a un genitore o a persona esercente la potestà genitoriale se ha commesso[3] taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet.
La procedura di ammonimento è analoga a quella prevista per il reato di atti persecutori.
L'art. 97 del codice penale prevede che non sia imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non ha compiuto i quattordici anni.
L'art. 224 del codice penale prevede che se il fatto commesso da un minore di anni quattordici è previsto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice può ordinare che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.
L'obiettivo principale delle normative sul tema in esame, quale la Legge n. 71/2017, è di porre in essere un efficace piano di prevenzione e sensibilizzazione principalmente all'interno delle scuole.
Per quanto siano tempestive, è ad oggi dubbia - nell'opinione di chi scrive - l'efficacia concreta delle misure del diritto all'oscuramento e della rimozione di qualsiasi dato personale dalla rete, stante la difficoltà di arginare a posteriori una diffusione che rischia di essere immediatamente capillare.

[1]Fonte: https://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf

[2]Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Regionale Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti http://www.csachieti.it/stud_progr/tori/bullismo.pdf

[3]L'art. 7 comma 1 della Legge n. 71/2017 specifica che il bullo minore di età superiore agli anni quattordici debba avere commesso tali fatti-reato nei confronti di altro minorenne. Dovrebbero conseguente restare esclusi da tale previsione normativa, gli atti commessi nei confronti di maggiorenni, ivi inclusi i docenti.


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