di Valeria Zeppilli - Il marito che non adempie agli obblighi che gli derivano dallo scioglimento del matrimonio e non versa l'assegno di mantenimento dei figli e l'assegno divorzile all'ex moglie può essere chiamato a risarcire il danno cagionato dal suo comportamento, anche se il reato previsto per tali condotte dall'articolo 12-sexies della legge numero 898/1970 è accertato solo in via incidentale.
La sentenza del Tribunale di Roma
In tal senso, si veda la vicenda decisa dal Tribunale di Roma con sentenza numero 17144/2018 (qui sotto allegata) e riguardante una coppia di ex coniugi.
Nel corso del giudizio era stato dimostrato, tramite dei messaggi prodotti dalla moglie - contenenti anche minacce - e un atto di pignoramento presso terzi, che il marito non aveva assolto gli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell'assegno divorzile alla ex, sottraendosi a quanto invece gli imponeva la sentenza di scioglimento del matrimonio.
Dopo aver ricevuto in più occasioni messaggi di minaccia di farla morire di fame da parte del marito, la moglie aveva quindi avuto degli attacchi di panico.
Il danno morale
La condotta posta in essere dall'uomo è risultata più precisamente idonea a "ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio dal fatto di reato".
In tale turbamento, per il Tribunale, si sostanzia il danno morale, che è risarcibile, in forza di quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile, quando si è in presenza di un reato, anche se questo è accertato incidentalmente.
La sua liquidazione va fatta in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile e tenuto conto, nel caso di specie, della gravità dei fatti, delle emergenze istruttorie e del protrarsi negli anni della condotta del marito (che peraltro aveva esposto moglie e figli a uno sfratto per morosità).
Tribunale di Roma testo sentenza numero 17144/2018