di Lucia Izzo - Non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale al proprietario del cane che ha riportato delle ferite a causa dell'investimento di un auto. Il ferimento dell'animale, infatti, non può qualificarsi come danno esistenziale legato alla lesione di un interesse del soggetto a conservare una sfera di integrità affettiva tutelata dalla Costituzione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 26770/2018 (qui sotto allegata) sulla vicenda di un proprietario il cui amico a quattro zampe era stato investito da un'auto.
Il caso
Il Tribunale aveva accolto l'appello della società di assicurazione, ridimensionando l'importo riconosciuto dal giudice di primo grado al padrone di un cane quale risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'investimento stradale dell'animale provocato dall'autovettura dell'assicurata.
In particolare, per il giudice d'appello, era stato dimostrato solo l'investimento del cane, mentre, invece, il padrone non aveva provato di essere stato anch'egli investito. Unico danno risarcibile sarebbe stato, quindi, quello del costo per le cure del cane e non il danno non patrimoniale rivendicato dal proprietario in relazione alla circostanza dell'avvenuto ferimento del suo animale di affezione.
Niente risarcimento del danno non patrimoniale al padrone del cane investito
Anche in Cassazione, tuttavia, l'impugnazione del proprietario si rivela infruttuosa. Nel caso di specie, spiegano gli Ermellini, il giudice a quo ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell'animale di affezione uniformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione (cfr. sent. 14846/2007) ha ritenuto non riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata.
Neppure a tal fine può essere sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della"qualità della vita". Non bastano a far cambiare idea ai giudici i precedenti giurisprudenziali di merito portati dal ricorrente, in quanto non adeguatamente argomentati, e le fonti normative ritenute non decisive o pertinenti.
Ancora, secondo il collegio, neppure risulta adeguatamente propsettata l'eventuale rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell'animale di affezione in relazione alla (meno grave) ipotesi del suo ferimento (rispetto all'occorrenza dell'uccisione), vieppiù con specifico riguardo all'indicato pregiudizio delle ragioni non patrimoniali della persona danneggiata, apprezzabili sul piano dei valori e degli interessi di rilievo costituzionale concretamente compromessi.
Non va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale al proprietario del cane che in seguito all'investimento di un'auto riporta delle ferite. Il ferimento dell'animale non è qualificabile come danno esistenziale legato alla lesione di un interesse del soggetto.