di Lucia Izzo - Non viola l'art. 1102 c.c. la delibera assembleare che, a maggioranza, abbia stabilito che, essendo i posti parcheggio insufficienti ad accontentare le esigenze di tutti, l'utilizzo degli stessi sia regolamentato da un sistema di turnazione su base millesimale.
Neppure viola l'art. 1138 c.c. la previsione che, durante il turno di un condominio, gli altri non possano utilizzare il suo posto parcheggio eventualmente lasciato libero.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 26630/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso proposto dalla proprietaria di un appartamento sito in un Condominio.
Il caso
La signora aveva lamentato l'illegittimità della delibera assembleare con la quale era stato deciso, a maggioranza, di regolamentare l'uso dei cinque parcheggi esistenti nel cortile comune attraverso una turnazione su base millesimale, con riferimento ai millesimi di proprietà generale.
Nonostante la domanda fosse stata accolta in prime cure, il giudice d'appello accoglieva l'appello del Condominio: questi aveva dedotto che, essendo impossibile l'uso simultaneo dei cinque posti auto da parte di tutti i condomini, l'assemblea aveva stabilito un criterio di uso che non aveva affatto privato la signora dal diritto di uso della cosa comune, come da lei invece evidenziato.
Una doglianza che il Tribunale riteneva fondata in quanto il criterio turnario adottato nel caso specifico dall'assemblea condominiale non avrebbe contrastato con l'art. 1102 c.c., mentre sarebbero state irrilevanti le rimostranze della proprietaria circa l'uso limitato nel tempo del bene comune.
La vicenda, giunta innanzi alla Corte di Cassazione, ma l'esito si dimostra nuovamente negativo per la proprietaria. Da un lato, le sue doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito della controversia che è preclusa in Cassazione, dall'altro neppure queste sono assistite dalla necessaria specificità.
Sì alla turnazione dei parcheggi in Condominio se non reca benefici irragionevoli ad altri
Nel denunciare che la deliberazione avrebbe perseguito interessi non di tutti, ma soltanto di alcuni condomini, la ricorrente non ha indicato, ad esempio, quali sarebbero stati i partecipanti maggiormente beneficiati, né chiarisce in quali termini, concretamente, si sarebbe articolata la turnazione che ella asserisce essere per sé negativa.
In altri termini, la proprietaria avrebbe dovuto quantomeno dare atto che, per effetto della turnazione da lei contestata, al pregiudizio da lei sofferto (consistente nella limitazione dell'uso della cosa comune a poche settimane soltanto all'anno) faceva contraltare un beneficio irragionevole a vantaggio di altri partecipanti alla comunione.
In assenza di detta deduzione, gli Ermellini non possono sindacare il merito della deliberazione. I giudici rammentano che, "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari".
Tuttavia, è "estranea al sindacato proprio della Corte di Cassazione ogni rivalutazione dell'opportunità della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione" (cfr. sent. n. 29747/2017).
Condominio: il godimento turnario dei parcheggi non viola l'art. 1102 c.c.
Ancora, rammentano i giudici, non contrasta con l'art. 1102 c.c. la delibera assembleare che, considerata l'insufficienza dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al numero dei condomini, prevede il godimento turnario del bene, vietando ai singoli partecipanti di occupare gli spazi a essi non assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel momento l'area di parcheggio loro riservata (cfr. Cass. n. 12485/2012).
La suddetta delibera, infatti, costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Neppure viola l'art. 1138 c.c. la volontà collettiva espressa in assemblea che, dopo aver preso atto che non è possibile per tutti i comproprietari godere simultaneamente del bene, escluda che gli altri possano utilizzare gli spazi eventualmente lasciati liberi da chi avrebbe dovuto in quel momento beneficiare del turno.
Tale previsione, infatti, non impedisce il godimento individuale del bene comune, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna, tale da negare l'avvicendamento nel godimento o da indurre all'incertezza del suo avverarsi (cfr. Cass. n. 12485/2012). Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Cass., II civ., sent. 26630/2018• Foto: 123rf.com