La pronuncia della corte costituzionale in questione, ponendo definitiva chiarezza sulla vexata quaestio del contributo di bonifica, concede al contribuente la tanto anelata rivincita fiscale.
Di fatto, si rende per la prima volta ufficiale e pubblico un principio di diritto che sarebbe dovuto essere automatico e consequenziale alla natura del contributo ma che, la normativa vigente ed il comportamento degli enti di bonifica, hanno sempre reso astioso, problematico ed incontrollabile.
Ovviamente la decisione in questione, vista la dignità costituzionale della pronuncia, può essere applicata, per interpretazione estensiva, a tutte le casistiche simili in territorio nazionale, garantendo un principio di proporzionalità e regolarità contributiva ai cittadini.
La vicenda
La questione incidentale di legittimità costituzionale è stata sollevata da un contribuente Calabrese nelle more di un ricorso in CTP avverso una cartella di pagamento per contributi consortili. Ciò sulla base del fatto che il "vantaggio", come sostenuto dalla Corte di Cassazione sentenza n.11801/2013, dev'essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene.
Viene dunque riconosciuta, dalla CTP, una palese violazione dell'art. 119 cost. il quale nel riconoscere alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prescrive l'osservanza dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nella fattispecie, il censurato articolo nel prevedere la debenza del contributo consortile anche in assenza di alcun beneficio per il soggetto obbligato, si porrebbe in contrasto con le norme di coordinamento del sistema tributario che, nel settore della bonifica sono individuabili nell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e nell'art. 860 del codice civile; disposizioni che invece presuppongono che ci sia sempre un beneficio per l'immobile ricadente nel perimetro del territorio del Consorzio di bonifica. Viene inoltre riconosciuto, in subordine, un contrasto della normativa regionale con l'art.23 della costituzione perché la disposizione censurata, secondo la CTP, non contiene alcuna direttiva o criterio sul presupposto fondante l'obbligo di pagamento dei contributi consortili.
La Corte costituzionale ritiene fondata nel merito la questione di legittimità.
La decisione
La Corte costituzionale si interroga dunque sulla natura del contributo consortile, analizzandone le basi storiche e giurisprudenziali al fine di trovare una soluzione riempitiva al vulnus giuridico e fiscale creatosi.
Partendo dalla modifica del titolo V della Costituzione in merito alla disciplina dei Consorzi di Bonifica, pur riconoscendo l'ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura (da concorrente a residuale), sottolinea la necessità del rispetto, da parte delle legislazioni locali, sia dei "princìpi fondamentali" della legislazione dello Stato nella materia del «governo del territorio», sia, più in generale, della competenza esclusiva statale in materia di «ambiente» ed «ecosistema». Da qui diventa naturale la conclusione , suggerita dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che parla esplicitamente di struttura tributaria della prestazione consortile, ma con la specifica denominazione di contributo di scopo.
Ed in questo caso specifico per scopo si intende il beneficio reale ricavato dal contribuente dall'attività svolta dal Consorzio all'interno dell'area di competenza.
Le legislazioni regionali dunque non possono mai disancorare il tributo dal beneficio e, di conseguenza, gli Enti Consortili non possono mai richiedere il contributo esclusivamente perché all'interno dell'area di bonifica.
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario».
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