Non è detto, in assoluto, che una missione all'estero per un militare comporti necessariamente elevati rischi per la propria salute; tuttavia, tra le numerose missioni possibili, ve ne sono alcune che invece hanno un alto rischio per la salute umana.
Ebbene, nel momento in cui un militare, a seguito di una missione all'estero disposta dall'amministrazione militare, contrae una malattia, questo fatto determina il sorgere di un diritto risarcitorio per chi subisce il danno.
In caso di decesso del militare poi, saranno i congiunti a rivendicare il risarcimento in sede giudiziale per la perdita del familiare.
Una circostanza seria e delicata, che è stata ultimamente analizzata dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 20804 del 20 agosto 2018.
Le responsabilità del Ministero della Difesa
Nei processi di questo tipo, solitamente si assiste ad una difesa ministeriale impostata sulla negazione della responsabilità amministrativa e sull'accollo di questa al dipendente.
Ad esempio, nella causa condotta dalla Cassazione, viene spiegato che il Ministero della Difesa si è lamentato del fatto che la Corte di Appello non ha escluso la sua responsabilità dato che, a suo dire, il militare era stato debitamente informato dei rischi di missione, così come le prescrizioni cautelari a presidio dell'incolumità e della salute erano state tutte poste in essere.
Nel procedimento però, viene indirettamente confermato quanto già statuito dal Tribunale e dalla Corte in secondo grado.
In pratica: sussiste la responsabilità amministrativa per aver esposto il militare, inviato in missione all'estero, al rischio di contagio di malattie, senza provvedere in modo adeguato ai dovuti adempimenti e controlli tendenti alla tutela delle sue condizioni di salute.
La condanna del Ministero al risarcimento danni
Sempre seguendo le tracce del caso risolto con l'ordinanza 20804, la Corte di Appello si rifà alle due sentenze di primo grado, una non definitiva e l'altra definitiva, indirettamente confermando la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento, in favore degli eredi del de cuius, dei danni dagli stessi sofferti a seguito del decesso del proprio congiunto, avvenuto a causa della malaria da quest'ultimo contratta nel corso di una missione all'estero disposta dall'amministrazione.
La Cassazione rimprovera, in ultimo, la parte ministeriale in quanto non ha seguito il dettato dell'art. 366 n. 6 c.p.c. (onere di allegazione) nella redazione del ricorso.
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