La Cassazione torna sul problema dell'interruzione del rapporto di agenzia con risoluzione in tronco nel corso del preavviso

Avv. Alessia Raimondi - Con ordinanza n. 20821/2018 (sotto allegata) la Corte di Cassazione ha esaminato un problema che si presenta non di rado, quello cioè se sia possibile interrompere il rapporto di agenzia nel corso del preavviso, procedendo alla risoluzione in tronco durante lo stesso.

Nel caso di specie infatti un agente, dimessosi dal proprio incarico, durante il preavviso era venuto meno ai propri obblighi, omettendo di visitare la clientela con la dovuta diligenza.

Considerato che nel corso del preavviso il rapporto continua, applicandosi ad esso tutte le norme che lo hanno retto fin dall'inizio, per la Suprema Corte nulla vieta un successivo recesso in tronco, qualora si verifichi una violazione degli obblighi assunti contrattualmente (o la sopravvenuta conoscenza di una circostanza anteriore), idonea ad assurgere a giusta causa.

Fondamentale è tuttavia, in ossequio al principio dell'immediatezza della contestazione, che la comunicazione della giusta causa di recesso sia tempestiva, risultando altrimenti accettato l'inadempimento e quindi preclusa, in questo caso alla preponente, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre che la domanda di risarcimento danni.

Resta inteso che, invece, nell'ipotesi in cui la mandante abbia fatto uso della facoltà di sostituire il preavviso con la relativa indennità, il mandato cessa con la comunicazione di recesso, negandosi così i presupposti per l'ultrattività del rapporto e per un successivo recesso in tronco.


Avv. Alessia Raimondi

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Scarica pdf Cass. n. 20821/2018

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