Quali vantaggi fiscali per la mediazione, la negoziazione assistita e le procedure Adr, strumenti e modalità di utilizzo

Avv. Mara Scarsi - E' noto che la mediazione, al pari della negoziazione assistita ed ogni procedura A.D.R. (alternative dispute resolution), comporti dei vantaggi fiscali.

Mediazione: esenzione da bollo e registro

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Per quanto concerne la mediazione, se ne occupa la legge cardine in materia (D.L.gs.vo 28 del 4 marzo 2010 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69) ed in particolare gli articoli 17 e 20.

L'articolo 17 prevede l'esenzione da imposta di bollo e di registro per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, inclusi gli accordi, entro il limite dei 50.000,00; se di valore maggiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

L'articolo 20 disciplina il credito di imposta. Il testo della norma letteralmente dispone "Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli Organismi, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta, commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà".

Fondo unico giustizia e credito di imposta

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Gli articoli 17 e 20 richiamano espressamente il "Fondo Unico Giustizia" quale Fondo istituito presso il Ministero della Giustizia destinato a finanziare le agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs.vo 28/10. Quanto alle agevolazioni di cui all'articolo 17, il decreto richiama l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n.69 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali), che alla lettera o), imponeva quale principio direttivo, di "prevedere a favore delle parti forme di agevolazione di carattere fiscale assicurando al contempo l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della Giustizia

, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'art.2 D.L. 16 settembre 2008 n.143, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008 n.181". L'articolo 2 della Legge 13 novembre 2008 n.181 prevedeva che il Fondo fosse gestito da Equitalia Giustizia Spa e dettagliava le risorse che vi dovevano confluire.

L'articolo 20 del D.Lgs.vo 28/10, prevede, al secondo comma, che entro il 30 aprile di ogni anno (a decorrere dal 2011) con decreto del Ministero della Giustizia, sia determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del Fondo Unico di Giustizia, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d'imposta di cui al comma 1 e relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente.

La norma prosegue "Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e comunque nei limiti indicati dal comma 1". Prosegue il comma 3 dell'art.20 "Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati".

Il successivo comma 4 stabilisce l'obbligo di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi che va portato in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, ovvero, per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito al fine delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Credito di imposta: mancano chiarimenti su modalità operative

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Ma cosa ha inteso davvero il legislatore prevedendo i vantaggi fiscali citati e come in concreto si possono utilizzare? Forse meno noto è il fatto che dall'entrata in vigore del decreto 28/10, se i vantaggi di cui all'articolo 17, sono stati utilizzati perché di più semplice attuazione, l'utilizzo del credito d'imposta di cui all'art. 20 è rimasto pressochè inutilizzato per mancanza di chiarimenti in merito alle modalità operative.

In forza di un interpello rivolto all'Agenzia Entrate ed al Ministero della Giustizia, nel 2015, si rilevava che dall'entrata in vigore della legge, il Ministero non aveva mai effettuato alcuna comunicazione ai soggetti interessati (come previsto dal comma 3 dell'art.20 D.Lgs.vo 28/10). Dal punto di vista pratico, la presentazione al proprio commercialista della fattura comprovante il pagamento all'Organismo di mediazione non era di per sé sufficiente ad utilizzare il relativo credito. Inoltre, le istruzioni di compilazione del modello Unico prevedevano (e prevedono) che il suo utilizzo sia possibile solo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.

Cosa accade nella negoziazione assistita

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Vediamo in sintesi cosa accade nella negoziazione assistita. Il decreto 23 dicembre 2015 "Incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita" ha disciplinato la materia prevedendo la compilazione di apposito modulo (FORM) disponibile in area dedicata denominata "incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge 132 del 2014" del sito internet www.giustizia.it.

Il decreto, riguardante la procedura di negoziazione assistita, prevede l'inserimento di vari dati tra cui, l'accordo di negoziazione, le fatture relative al pagamento delle spese oltre che la quietanza o bonifico attestante il loro effettivo pagamento. L'articolo 7 del decreto 23 dicembre 2015 stabilisce che al fine di agevolare la raccolta dati, i Consigli degli Ordini Forensi trasmettono trimestralmente al Ministero, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione. Il successivo comma 2 disciplina la revoca del credito qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il suo utilizzo, in base alle disposizioni del decreto stesso o in caso di irregolarità della documentazione inviata ed il successivo articolo 8 del decreto dettaglia le modalità di recupero da parte del Ministero per i crediti d'imposta indebitamente utilizzati.

Mediazione: come fare per usare il credito di imposta?

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Ma in caso di mediazione, chi effettua l'invio dei dati al Ministero al fine di poter ricevere la comunicazione atta a poter utilizzare il suddetto credito? In linea teorica, poiché a differenza della negoziazione assistita, la mediazione viene svolta davanti a soggetto terzo, mediatore iscritto in Organismo abilitato ad operare direttamente dal Ministero ed inserito nell'apposito registro ministeriale, tale comunicazione spetterebbe all'Organismo, rendendo peraltro superflui i successivi invii sia degli Ordini Forensi che i controlli sulla documentazione da parte del Ministero stesso, con il rischio di revoca di cui abbiamo detto poc'anzi per quanto concerne la negoziazione assistita (art.8 legge 23 dicembre 2015).

Il quesito è stato posto direttamente al Ministero che in data 18 ottobre 2018 ha confermato che e' compito degli organismi di mediazione inserire su www.mediazione.giustizia.it i dati di dettaglio necessari.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, la determinazione dell'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» per la concessione del credito d'imposta relativo alle mediazioni concluse, deve essere disposta con decreto del Ministro della Giustizia e dipende da valutazioni politiche legate alle esigenze di bilancio e alla disponibilità di risorse finanziarie, che non interpellano competenze di questa articolazione ministeriale. In relazione ai procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non è ancora stato adottato il decreto ministeriale previsto dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

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In data 5 novembre 2018 l'Agenzia Entrate, rispondendo ad un interpello, ha confermato che per le persone fisiche il credito d'imposta è già usufruibile e può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi, mentre per i soggetti titolari di partita Iva dovrà essere portato in compensazione tramite modello F24 ma l'Agenzia Entrate non ha ad oggi istituito il codice tributo.

Inviati i dati e ricevuta la comunicazione da parte del Ministero, il credito d'imposta può essere in concreto indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione. All'interno dei Modelli 730 e Unico sono previsti rigo G13(per il 730) e rigo CR13 (disposizioni, quanto all'indicazione del rigo, che potrebbero variare nel corso degli anni).

I titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, in conformità al dettato normativo, possono utilizzare il credito mediante il modello F24 compilando il quadro RU, Sez.I codice 78 della dichiarazione dei redditi.

Varrà il principio secondo il quale, sempre in riferimento alla comunicazione del Ministero, qualora si tratti di mediazione conclusa nel 2018, la cui comunicazione ministeriale è datata 2019 ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione relativi ai redditi 2018 (UNICO o 730 2019). Qualora, la comunicazione del Ministero giunga successivamente alla scadenza della dichiarazione dei redditi, il credito sarà utilizzabile l'anno successivo (nell'esempio nell'UNICO o 730 2020 riferiti ai redditi 2019).

Vantaggi fiscali concreti

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Quanto detto conferma che i vantaggi fiscali nella mediazione sono concreti; la legge li prevede espressamente, e seppur con alcune lacune, tra interpretazioni di normative similari, quesiti diretti al Ministero e chiarimenti dell'Agenzia Entrate, essi non rimangono solamente "previsioni di legge" ma sono attuabili ed utilizzabili dai soggetti che fanno ricorso a questo tipo di procedura alternativa al giudizio.

Nel caso della mediazione, la presenza di un Organismo garante della regolarità della procedura, riduce i rischi di comunicazioni irregolari o non complete che possono dar luogo a revoca successiva da parte del Ministero. Seppur a distanza di oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge sulla mediazione (D.L.gs.vo 28/10) è buona prassi che gli Organismi si attivino, non solo, attraverso gli invii telematici dei dati, in conformità delle indicazioni fornite dal Ministero, ma nel diffondere complete e corrette informative agli utenti relative alle possibilità di concreto utilizzo dei vantaggi fiscali connessi alla procedura di mediazione.

Avv. Mara Scarsi

www.dplmediazione.it

Credito di imposta per la mediazione: rettifica

Come segnalatoci dal giornalista Franco Metta ed emerso dall'inchiesta dello stesso (Mediazione civile: il credito d'imposta è uno specchietto per le allodole) che ha portato ad una risposta da parte dell'ufficio competente del ministero, il credito di imposta per la mediazione, aldilà di quanto affermato in precedenza da ministero e agenzia delle entrate, ad oggi non è concretamente fruibile.

Si ricorda, infatti, che l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, prevede che alle parti "che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà". Tuttavia, il successivo comma 2 dell'articolo in esame, dispone che il ministro della giustizia, "entro il 30 aprile di ciascun anno" determini "l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente". Con il medesimo decreto, recita ancora la norma, "è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1".

Alla stregua di tali previsioni normative, spiega la direzione generale giustizia civile ufficio III reparto IV (mail organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it), nella risposta fornita al Metta "la concessione del credito d'imposta relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente presuppone l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, che ne determini la misura e la copertura finanziaria: decreto che, tuttavia, non è stato emanato fino all'anno 2018".

Ergo, conclude l'ufficio, "in assenza di un tale atto normativo, implicante, all'evidenza, una ponderazione e un bilanciamento tra diritti individuali e esigenze finanziarie gravanti sul bilancio dello Stato, non è possibile per i cittadini beneficiare del credito di imposta per le procedure di mediazione concluse sino all'anno 2017".


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Foto: 123rf.com
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