Avv. Paolo Accoti - La determinazione dei compensi dovuti all'avvocato dal proprio cliente prescinde dalle eventuali statuizioni comprese nel provvedimento di condanna della controparte al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Tale somma, infatti, deve essere determinata in relazione ai diversi parametri che disciplinano la liquidazione delle spese tra le parti, come ad esempio, i vantaggi patrimoniali derivanti dall'esito positivo del giudizio per il cliente.
Tanto è confermato anche dal fatto che le tariffe professionali approvate con il D.M. 55/2014 danno atto che la liquidazione deve avvenire, tra le altre cose, con riferimento ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti dal cliente, nonché al valore effettivo della controversia.
Ciò perché il fondamento giuridico dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del proprio cliente rinviene dal contratto di prestazione d'opera intercorso tra le medesime parti, mentre quella nei confronti del soccombente sorge in virtù del principio di causalità.
Ciò sta a significare che il cliente è sempre e comunque obbligato a corrispondere i diritti e gli onorari all'avvocato dallo stesso nominato, senza essi possano essere in qualche modo vincolati alla pronuncia sulle spese che ha definito il giudizio per il quale è stato conferito il mandato alle liti.
Tanto perché il provvedimento di liquidazione delle spese non ha efficacia nei confronti dell'avvocato, non essendo lo stesso parte del giudizio, limitandosi a svolgere nello stesso un ruolo di difesa tecnica del cliente.
Tali principi devono essere confermati, a maggior ragione, anche nella vigenza della nuova legge professionale forense (L. 247/2013), non avendo la stessa superato, ne poteva farlo, il principio relativo all'efficacia del giudicato nei confronti dei soli partecipanti al giudizio, fermo restando che la stessa ha ribadito il diverso fondamento dell'obbligazione relativa al pagamento degli onorari, nei confronti del cliente e della controparte.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI Sezione civile, nell'ordinanza n. 25992, pubblicata in data 17 ottobre 2018, relatore dott. A. Scalisi.
I fatti di causa
E' stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall'avvocato nei confronti della propria cliente, afferente il pagamento dei diritti e onorari relativi ad un giudizio celebrato dinnanzi alla Corte d'Appello.
La cliente-opponente riteneva che le somme ingiunte esorbitassero dalla liquidazione degli onorari disposta dal predetto organo giudiziario e che, pertanto, tali somme avrebbero dovuto essere ricondotte alla predetta liquidazione.
L'avvocato si costituiva in giudizio affermando come la eccepita liquidazione risultasse non vincolante, atteso che la stessa avrebbe potuto semmai regolare solo il rapporto tra le parti in causa e che, ad ogni modo, il compenso aggiuntivo dovuto dalla cliente era supportato dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
Il Tribunale di Aosta con ordinanza accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non dovute le somme aggiuntive richieste, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
Il giudizio prosegue dinnanzi alla Suprema Corte, presso la quale l'ordinanza è impugnata dall'avvocato per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della Legge 247/2013 e degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/2014.
Il giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione evidenzia come risulta <<incontrastato il principio secondo cui la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali).>>.
Tale principio, peraltro, è <<confermato dalle deliberazioni dei Consigli Nazionali Forensi in base alle quali - come risulta dalla tariffa approvata con il D.M. n.55 del 2014 (articoli 5 e 6) -nella liquidazione egli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l'altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti, manifestamente, diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.>>.
La ragione di ciò <<è legata al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità (sentenza 19/10/1992 n. 11448). Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dagli articoli 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono.>>.
Diversamente opinando il giudicato sulla liquidazione delle spese avrebbe effetto <<nei confronti dell'avvocato che non è parte del giudizio (Cfr. Cass.10383 del 2017, n. 518 del 2016), … [e che] in quel giudizio, sia pure relativamente alla liquidazione delle spese, [non] può dedurre specifiche considerazioni.>>.
Tali principi devono essere confermati anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale forense (L. 247/2013), <<infatti, il nuovo art. 13 della legge professionale forense stabilisce che se tra cliente ed avvocato il compenso non è stato stabilito per iscritto, il giudice liquida il compenso, facendo riferimento ai parametri allegati al DM n. 55 del 2014 cioè, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza della natura, della difficoltà e del valore dell'affare delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti dal numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e non secondo il principio di causalità cui è uniformata la decisione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali tra le parti che può prescindere dai criteri appena indicati.>>.
In definitiva, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Aosta in diversa composizione.
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