di Valeria Zeppilli - Con riferimento alle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, la cd. RAC, ovverosia la ricevuta di avvenuta consegna, assume un ruolo di primo piano. Tale documento, infatti, dimostra fino a prova contraria che il messaggio informatico spedito è giunto nella casella elettronica del destinatario.
Sul principio, già affermato in diverse occasioni, la Corte di cassazione è tornata di recente con l'ordinanza numero 27250/2018 qui sotto allegata.
La comunicazione di cancelleria
Il predetto effetto rende chiaro quando possa dirsi perfezionata la comunicazione via p.e.c. eseguita dalla cancelleria: quando la stessa è corredata dall'attestazione di ricezione del procuratore.
La vicenda
Nel caso deciso dalla Corte con la predetta ordinanza, tale certificazione difettava e l'unico elemento certo era rappresentato dall'attestazione da parte della Segreteria del Consiglio di Stato della mancata ricezione della comunicazione via p.e.c. dell'avviso della pubblicazione della sentenza con la quale era stato definito il giudizio presupposto.
Ciò considerato e visto il principio ribadito nella propria pronuncia, la Corte di cassazione ha accolto le pretese del ricorrente cassando con rinvio il decreto con il quale la Corte d'appello di Roma aveva statuito l'inammissibilità del suo ricorso ex artt. 2 e 3 della legge Pinto poiché tardivo.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 27250/2018