Chi non espone il debito Iva con l'Erario e non la versa commette due reati distinti, perché tra i due illeciti non opera il principio di specialità

di Annamaria Villafrate - Nel momento in cui il contribuente non espone il debito nei confronti dell'Erario e non provvede neppure al pagamento dell'Iva, deve essere ritenuto responsabile di due reati distinti, ossia di dichiarazione infedele e di evasione. I due reati infatti sono due fattispecie distinte che concorrono, non esistendo tra gli stessi un rapporto di specialità. Lo ha precisato la Cassazione penale nella sentenza n. 48246/2018 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Ricorre in Cassazione un contribuente, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Campobasso che, pronunciando sull'impugnazione del provvedimento di condanna del Tribunale d'Isernia, ribadisce la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento, nel 2008, della somma di 393.586 euro dovuta a titolo d' imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2007) e lo assolve dal reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, riducendo la pena a quattro mesi di reclusione.

L'imputato, nel ricorso di legittimità, espone diversi motivi. Nel quarto, in particolare, deduce l'identità del fatto storico e quindi il concorso apparente tra il reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, da cui è stato assolto, e quello di cui all'art. 10-ter dello stesso decreto. Il Giudice d'Appello infatti non ha osservato o ha applicato erroneamente i principi in materia di cd. assorbimento e di antefatto e post fatto non punibile.

Risponde di due reati distinti chi non dichiara e non versa l'Iva

La Cassazione, nella sentenza penale n. 48246/2018 dichiara inammissibile il ricorso e, in merito al quarto motivo dell'impugnazione, chiarisce che: "Non esiste alcun rapporto di consunzione, assorbimento ospecialità tra la fattispecie di reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 e quella di cui all'art. 10-ter, stesso decreto, tale per cui l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto indicata nella dichiarazione infedele costituirebbe un post-factum non punibile. Orbene, tra le due fattispecie non esiste alcun rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., né la legge considera come elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, fatti che costituirebbero il diverso delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10- ter, stesso decreto, e viceversa.

(…) Le due fattispecie di reato, dunque, si pongono in rapporto di reciproca radicale estraneità e ben possono concorrere tra loro. (…) L'identità della dichiarazione non giustifica tale conclusione: il reato di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione stessa; il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto si consuma nel diverso termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo".

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