Si configura responsabilità medica se il sanitario non verifica la corretta operatività dei macchinari impiegati nello svolgimento della propria prestazione

di Valeria Zeppilli - I macchinari utilizzati per la cura e la gestione dei pazienti devono essere sempre controllati dal personale medico, altrimenti anche il loro malfunzionamento può comportare l'obbligo di risarcire il danno subito dagli assistiti.

Con la sentenza numero 27448/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti decretato la responsabilità di un medico anestesista per non aver adottato adeguati metodi di monitoraggio della profondità della sedazione e determinato così il risveglio intraoperatorio del paziente, senza dar rilievo al lamentato malfunzionamento dei macchinari impiegati.

L'assenza di colpa va comunque provata

Per i giudici tale ultima circostanza non è di per sé idonea a escludere l'assenza di colpa del sanitario se questi non dimostra (come nel casi di specie non ha dimostrato) di aver verificato o di essersi assicurato che fosse stata controllata la corretta operatività dei macchinari.

La prova del nesso

La Corte di cassazione ha inoltre sottolineato che nei giudizi di risarcimento del danno che deriva da inadempimento contrattuale (al pari di quanto avviene per quelli di risarcimento del danno da fatto illecito) occorre procedere a due distinti accertamenti: uno avente ad oggetto la condotta colposa del responsabile e l'altro avente ad oggetto il nesso di causalità tra tale condotta e il danno.

Non è invece possibile ritenere che, accertata la sussistenza della prima, sia data automaticamente anche la prova del secondo o viceversa.

Pertanto, il creditore dell'obbligazione che si afferma inadempiuta o adempiuta in maniera non corretta, in virtù delle previsioni di cui all'articolo 1218 del codice civile, è sollevato solo dal provare la colpa del debitore e non anche dal dimostrare la sussistenza del nesso eziologico. Tale onere deve essere assolto "dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno".

Se la prova del nesso manca, la domanda (nel caso di responsabilità medica, del paziente) va rigettata.

Corte di cassazione testo sentenza numero 27448/2018
Valeria Zeppilli

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