Avv. Paolo Accoti - E' noto che nel caso in cui il contribuente non provveda, anche solo in parte, al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, lo Stato, gli Enti pubblici e quelli previdenziali possono, tra le altre cose, affidarsi all'Agente della riscossione per il recupero del credito, obbligazione pecuniaria che, se non spontaneamente adempiuta, può essere riscossa mediante l'emissione del cd. ruolo, con l'invio della cartella di pagamento.
Per inciso, a seguito del D.L. 193/2016, con decorrenza 1 luglio 2017, sono state sciolte le società del gruppo Equitalia - società a totale controllo pubblico incaricata della riscossione dei tributi su (quasi) tutto il territorio nazionale - ad eccezione di Equitalia Giustizia Spa, con la nascita del nuovo soggetto pubblico denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ne ha assunto i relativi compiti.
Tanto premesso, qualora l'Ente impositore decida di avvalersi, ai sensi di legge, dell'Agente della riscossione, questi, oltre a risultare legittimato a ricevere il pagamento, ex art. 1188 Cc, siccome a tal uopo designato dal creditore, acquisisce anche tutti gli oneri derivanti dal mandato con rappresentanza ricevuto, conseguentemente, è tenuto a compiere gli atti e le azioni necessarie per ottenere il pagamento, fino a giungere all'instaurazione delle procedure esecutive, secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale prevista per siffatto tipo di Agenzie della riscossione.
Ciò comporta, tuttavia, che il concessionario della riscossione sia tenuto anche alla salvaguardia del credito con la diligenza del "buon padre di famiglia" (art. 1710 Cc), evitando, quindi, l'estinzione dello stesso per prescrizione, atteso che gli atti posti in essere dal concessionario-mandatario, sono idonei, ex artt. 2943 e 2945 Cc, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Conseguentemente, qualora il concessionario abbia, per colpa, lasciato prescrivere il credito dell'Ente impositore, dovrà risarcire il danno allo stesso cagionato.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Relatore dott. R. Bellè, nella sentenza n. 27218, depositata in data 26 ottobre 2018.
I fatti di causa
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del presunto credito previdenziale, avanzata nei confronti dell'Ente impositore e del concessionario della riscossione Equitalia.
Il creditore impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo contestualmente che, in caso di accertamento di ritardi o irregolarità nell'azione esattoriale, Equitalia venisse condannata al risarcimento del danno in favore dello stesso.
Il Giudice del gravame respingeva l'appello ritenendo che fosse onere del creditore, e non del concessionario della riscossione, porre in essere gli atti necessari all'interruzione della prescrizione.
Il giudizio prosegue dinnanzi alla Suprema Corte presso la quale il creditore impugna la sentenza, ritenendo, tra le altre cose, erroneo il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di Equitalia Sud SpA, in considerazione del fatto che la stessa, con i propri ritardi, ha determinato la prescrizione dei crediti.
Il giudizio di legittimità
Resistono in giudizio con controricorso Equitalia e il presunto debitore, e la Suprema Corte, nello scrutinare i primi due motivi di ricorso, li ritiene entrambi infondati.
Per quanto attiene, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'Ente impositore nei riguardi del concessionario della riscossione, osserva come <<l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.>>.
Ecco che allora <<il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.>>.
Erronea, pertanto, si rivela l'affermazione della Corte territoriale per cui, dopo l'affidamento in riscossione, solo il titolare del credito può legittimamente interrompere il termine di prescrizione, escludendo così ogni eventuale responsabilità di Equitalia.
Semmai, conclude la Suprema Corte, <<il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda inerente all'incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante.>>.
Da ciò discende come, in caso di esclusione di concomitante colpa dell'Ente creditore, Equitalia stessa sarà tenuta a risarcirlo per intero del danno cagionato.
In definitiva, la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità tra l'Ente impositore e il concessionario della riscossione, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, condanna vieppiù l'Ente impositore a rifondere al presunto debitore le spese del giudizio di legittimità.
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